Pagamenti della PA e confessione stragiudiziale resa al terzo (Cass. civ. Sez. I n. 11521 del 02.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
La forma scritta richiesta dagli artt. 55 e 63 del r.d. n. 2440 del 1923 per i pagamenti degli enti pubblici soggetti alla contabilità di Stato non è prescritta a pena di nullità, ma risponde a una finalità di documentazione: la sua mancanza non impedisce l’estinzione dell’obbligazione e rileva soltanto ai fini della prova. Il pagamento può quindi essere provato anche mediante confessione stragiudiziale, senza che sia necessario produrre in giudizio la quietanza o la ricevuta. Ai sensi dell’art. 2735, primo comma, cod. civ., la confessione stragiudiziale ha efficacia di piena prova se resa alla controparte o a chi la rappresenta, mentre se resa a un terzo è liberamente apprezzabile dal giudice. Il successore a titolo particolare non è equiparabile alla controparte, sicché le dichiarazioni confessorie rese all’originario titolare del rapporto hanno nei suoi confronti valore meramente indiziario.
Il Fatto
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propose opposizione al decreto ingiuntivo con cui il Tribunale di Napoli gli aveva intimato il pagamento di Euro 845.015,55, oltre accessori, a titolo di revisione dei prezzi dovuta in virtù di un contratto di appalto risalente al 1979, relativo alla realizzazione di opere per l’approvvigionamento idrico dell’area metropolitana di Napoli.
A sostegno dell’opposizione, il Ministero dedusse di avere estinto il credito con mandato di pagamento emesso nel 1986 in favore della banca cui l’appaltatrice aveva conferito procura irrevocabile all’incasso, eccependo altresì la prescrizione e chiedendo di chiamare in causa la banca per l’esercizio dell’azione di rivalsa. Il Tribunale accolse l’opposizione e revocò il decreto; la Corte d’appello di Napoli rigettò l’impugnazione della società, riconoscendo alle note ricognitive del pagamento natura di confessione stragiudiziale con efficacia di piena prova. La società ricorse per cassazione con sei motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte sgombra anzitutto il campo da un equivoco: la sentenza impugnata non ha fatto ricorso a presunzioni, ma ha fondato il proprio convincimento sul contenuto delle due note con cui la creditrice aveva dato atto dell’avvenuto incasso del saldo revisionale e degli interessi. Il riferimento al contesto fattuale, al ritardo nella proposizione della domanda e al contegno del liquidatore in sede di interrogatorio libero non ha valenza inferenziale autonoma, ma solo funzione interpretativa e di riscontro.
Su questa base, i motivi che censuravano l’ammissibilità della prova per presunzioni sono dichiarati inammissibili per difetto di pertinenza, perché non attingono la ratio decidendi imperniata sulla confessione. Il primo e il quarto motivo, riguardanti l’ammissibilità della confessione ai fini della prova dei pagamenti della Pubblica Amministrazione, sono invece respinti nel merito.
La Corte distingue nettamente tra forma del contratto e forma del pagamento. Se gli artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923 esigono la forma scritta ad substantiam per la stipulazione dei contratti della PA, per il pagamento l’osservanza della forma attiene alla fase esecutiva di un accordo già formato e risponde a una finalità di documentazione: la sua inosservanza non impedisce l’estinzione dell’obbligazione. Cade conseguentemente il principio, invocato dalla ricorrente e riferito dalla giurisprudenza al solo contratto, secondo cui alla mancata produzione del documento non potrebbe supplire la confessione della controparte.
La Corte corregge però la qualificazione operata dal giudice di merito. Poiché il Ministero non è successore a titolo universale dell’Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno — il d.lgs. n. 96 del 1993 avendo disposto la cessazione dell’intervento straordinario senza prevedere il permanere delle finalità dell’ente soppresso — le note sono confessioni stragiudiziali rese al terzo, e non alla controparte, dunque liberamente valutabili e non assistite da efficacia di piena prova. L’errata qualificazione non inficia l’esito, perché la Corte territoriale ha comunque apprezzato le dichiarazioni insieme agli altri elementi istruttori.
Quanto all’esibizione della documentazione bancaria, il termine decennale dell’art. 119, quarto comma, del d.lgs. n. 385 del 1993 non è un termine di prescrizione, ma il limite entro cui la banca deve conservare gli atti: il diritto del cliente si concretizza solo con la richiesta, sicché la sua scadenza va calcolata a ritroso dalla domanda. Il termine opera anche per i rapporti anteriori all’entrata in vigore del decreto, costituendo espressione di un principio generale desumibile dall’art. 2220 cod. civ. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese.
Nota della Redazione
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