Trattenimento dello straniero: motivazione apparente del giudice di pace sulla proroga (Cass. civ. Sez. I n. 5800 del 05.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il giudice di pace convalida la proroga del trattenimento dello straniero non può fondarsi su una motivazione meramente apparente, consistente nella integrale adesione al modulo prestampato predisposto dalla Questura. In ragione del rango costituzionale del diritto inciso e della riserva assoluta di legge ex art. 13 Cost., l’autorità amministrativa è priva di discrezionalità e il controllo giurisdizionale opera negli stessi limiti: il giudice deve accertare la sussistenza dei motivi addotti a sostegno della richiesta e la loro congruenza rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio. La carenza di tale accertamento integra violazione dell’art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 e, sul piano processuale, motivazione apparente ex art. 360, n. 4, cod. proc. civ., con conseguente cassazione senza rinvio e decisione nel merito quando il trattenimento non sia stato validamente prorogato nei termini.
Il Fatto
La Prefettura di Milano ha disposto l’espulsione di un cittadino nigeriano ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 286/1998, con accompagnamento alla frontiera. Non essendo disponibile un documento valido per l’espatrio né un vettore idoneo, la Questura ha disposto il trattenimento nel C.P.R. e ne ha chiesto la convalida al Giudice di pace, che l’ha accordata. Successivamente la Questura ha chiesto la proroga per ulteriori trenta giorni, deducendo gravi difficoltà nell’accertamento dell’identità e della nazionalità e nell’acquisizione dei documenti di viaggio. Il Giudice di pace, sentito l’interessato, ha concesso la proroga richiesta.
Lo straniero ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Gli intimati non si sono costituiti.
La Motivazione della Corte
I due motivi — violazione e falsa applicazione dell’art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 per omessa valutazione degli elementi concreti, e motivazione inesistente o apparente — sono esaminati congiuntamente e accolti. Il provvedimento impugnato si presenta come un modulo prestampato: nella parte destinata alla motivazione figurano tre righe fisse, due opzioni selezionabili e due righe in bianco. Il giudice ha spuntato la prima opzione, relativa agli accertamenti sull’identità e sulla nazionalità, e ha sbarrato le righe in bianco.
Per la Corte si tratta di motivazione del tutto apparente, insufficiente a rendere conto delle ragioni della proroga di una misura incidente sulla libertà personale. Anche nella ipotesi di prima proroga, la motivazione non può essere totalmente manchevole di ogni indicazione che attesti la condivisione del decidente.
Il percorso argomentativo muove dalla natura vincolata del potere: le condizioni giustificative del trattenimento e delle sue proroghe sono previste dalla legge secondo una modulazione dei tempi rigidamente predeterminata. Stante il rango costituzionale del diritto inciso e la riserva assoluta di legge, l’autorità amministrativa è priva di qualsiasi potere discrezionale e negli stessi limiti opera il controllo giurisdizionale, non potendo essere autorizzate proroghe non ancorate a limiti temporali e a condizioni legislativamente imposte. Ne deriva che la motivazione del provvedimento di convalida deve contenere l’accertamento della sussistenza dei motivi addotti e la loro congruenza rispetto alla finalità del rimpatrio, congruenza nella specie solo apoditticamente affermata con richiamo alle motivazioni della Questura, peraltro estremamente generiche.
La Corte richiama la giurisprudenza unionale, secondo cui il controllo giurisdizionale sulle condizioni di legalità del trattenimento deve indurre l’autorità a rilevare d’ufficio l’eventuale inosservanza di una condizione di legittimità, sebbene non invocata dall’interessato. Ne consegue la cassazione senza rinvio del provvedimento impugnato, con decisione nel merito, posto che il trattenimento non è stato validamente prorogato nei termini e non può più esserlo a termini scaduti.
Quanto alle spese, il ricorrente è ammesso ex lege al patrocinio a spese dello Stato. Essendo soccombente un’Amministrazione statale, non vi è luogo a regolazione delle spese: i compensi vanno liquidati dal giudice del procedimento e, in caso di cassazione senza rinvio, dal giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato.
Nota della Redazione
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