Obbligazione di eliminare i vizi e onere della prova dell’esatto adempimento (Cass. civ. Sez. II n. 25847 del 22.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’impegno con cui il venditore si obbliga a eliminare i vizi della cosa venduta, ove il compratore non esperisca l’actio redhibitoria o l’actio quanti minoris, costituisce fonte di un’autonoma obbligazione di facere, che si affianca alla garanzia ex art. 1490 cod. civ. senza estinguerla, salvo specifico accordo novativo. La domanda di risarcimento per l’inadempimento di tale obbligazione è soggetta alla disciplina generale delle obbligazioni, non a quella speciale della vendita, con la conseguenza che al compratore è sufficiente la mera allegazione dell’inesattezza dell’adempimento, mentre sul venditore grava l’onere di provare l’esatto adempimento. Il principio opera anche quando sia dedotto l’inesatto adempimento e non l’inadempimento integrale.

Il Fatto

La società acquirente ha convenuto in giudizio la venditrice, quale incorporante della originaria costruttrice, chiedendo il risarcimento del danno per i vizi di un’imbarcazione acquistata tramite locazione finanziaria. I difetti riguardavano distacchi e spaccature della vernice cangiante, la mancata chiusura del pozzetto in cristallo specchiato e il montaggio del tetto scorrevole in vetroresina anziché in cristallo.

La venditrice aveva riconosciuto i vizi con un verbale e si era impegnata a eliminarli, senza però porvi rimedio. Il Tribunale ha respinto la domanda, ritenendo applicabile l’art. 1491 cod. civ. e quindi esclusa la garanzia per la facile riconoscibilità dei vizi. La Corte d’Appello di Napoli ha invece accolto l’impugnazione, qualificando l’impegno come obbligazione autonoma di facere. La venditrice ha proposto ricorso per cassazione con otto motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce la natura dell’obbligazione assunta dal venditore. L’impegno a eliminare i vizi si affianca alla garanzia ex art. 1490 cod. civ. rimanendone esterno, poiché le azioni edilizie non impongono al venditore di eliminare i vizi, ma accordano al compratore la sola scelta tra risoluzione e riduzione del prezzo. Chi agisce per l’inadempimento dell’obbligazione di eliminazione ricorre quindi alla disciplina ordinaria (richiamate Sezioni Unite n. 19702 del 2012 e Sez. II n. 14005 del 2017).

La domanda dell’acquirente non è riconducibile alle azioni edilizie, ma all’inadempimento dell’obbligazione assunta con il verbale di riconoscimento dei vizi. Ne deriva l’applicazione della disciplina generale, anche quanto all’onere probatorio. Richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 13533 del 2001, la Corte ribadisce che al creditore basta la mera allegazione dell’inesattezza dell’adempimento, gravando sul debitore la prova dell’avvenuto esatto adempimento.

Il principio vale anche quando sia dedotto l’inesatto adempimento e non l’inadempimento totale. La Corte distrettuale non ha invertito l’onere della prova del nesso eziologico, ma ha rilevato che la venditrice non aveva provato né allegato di aver eseguito a regola d’arte gli interventi di ripristino, a fronte della ripresentazione di difetti della stessa natura di quelli già riconosciuti.

Infondata è la censura che invoca la disciplina dell’appalto e del contratto d’opera: anche in tali ambiti l’impegno ad eliminare i vizi costituisce autonoma obbligazione di facere, soggetta all’ordinario termine di prescrizione decennale (richiamate Sez. II n. 13613 del 2013 e Sez. II n. 62 del 2018). Il motivo sull’interpretazione dell’accordo è inammissibile, perché contrappone una lettura alternativa a quella del giudice di merito senza indicare la violazione dei canoni ermeneutici.

Inammissibili sono anche le censure sulla quantificazione del danno, ancorata al preventivo della stessa venditrice, e sull’omesso esame del verbale di riconsegna, per difetto di specificità. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese e al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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