Trattenute sindacali e cessione del credito: rifiuto del datore è antisindacale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 27722 del 17.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il referendum abrogativo del 1995 ha eliminato dall’ordinamento il diritto del sindacato e il corrispondente obbligo del datore di lavoro alle trattenute sindacali, ma non ha introdotto alcun divieto di riscossione delle quote associative. I lavoratori possono pertanto, nell’esercizio della propria autonomia privata, cedere al sindacato di appartenenza il credito retributivo secondo la disciplina dell’art. 1260 cod. civ., che non richiede il consenso del debitore ceduto. Il rifiuto ingiustificato del datore di lavoro di dare corso alle trattenute e ai versamenti, oltre a costituire inadempimento civilistico, integra condotta antisindacale ai sensi dell’art. 28 della legge n. 300/1970, per la sua plurioffensività: lede i diritti individuali dei lavoratori e il diritto del sindacato di acquisire dai propri aderenti i mezzi di finanziamento della propria attività. Non occorre, a tal fine, alcun elemento soggettivo.

Il Fatto

La società datrice di lavoro aveva omesso di effettuare le trattenute sindacali sulle retribuzioni dei dipendenti che avevano ceduto al sindacato il credito relativo ai contributi associativi. Il sindacato aveva proposto ricorso ex art. 28 della legge n. 300/1970 e il tribunale, accogliendolo, aveva dichiarato l’antisindacalità della condotta, ordinando la cessazione del comportamento e il pagamento immediato delle quote mensili per ciascun iscritto.

La Corte d’appello aveva confermato la decisione, riconoscendo la legittimazione attiva del sindacato e la perdurante attualità della condotta. La società ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi; il sindacato ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, sul difetto di legittimazione attiva del sindacato, è inammissibile: la censura richiede in realtà il riesame dell’accertamento di fatto sulla diffusione nazionale dell’attività sindacale, riservato al giudice di merito. La Corte ribadisce che il controllo di legittimità è limitato alla mancanza della motivazione nei termini indicati da Sezioni Unite n. 8053/2014, alla mancata valutazione di un fatto decisivo o al travisamento del fatto, non al riesame degli atti di causa.

Il secondo motivo, sull’asserita tardività del ricorso, è infondato. La condotta antisindacale conserva attualità anche quando durano gli effetti di un comportamento già consumato; nella specie le istanze di accredito erano state riproposte nel tempo, con reiterazione mensile del comportamento illegittimo.

Il terzo motivo è infondato: l’art. 28 St. lav. non richiede l’elemento soggettivo, né è sostenibile che la volontà di evitare costi escluda automaticamente l’intento lesivo dell’organizzazione sindacale.

Il quarto motivo, sul difetto del diritto del sindacato alle cessioni di credito, è infondato. La Corte richiama la Corte cost. n. 13/1995, secondo cui l’intento del referendum era restituire la materia all’autonomia privata, e la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 3917/2004; Cass. n. 24612 del 02/10/2019; Sezioni Unite n. 28269/2005). Il referendum non ha introdotto alcun divieto di cessione. La successiva normativa sul d.p.r. n. 180/1950 non vieta al lavoratore di cedere quote della retribuzione per finalità diverse dall’estinzione di debiti, ai sensi dell’art. 52 del medesimo d.p.r.. La cessione rende il sindacato titolare del credito; il rifiuto datoriale, ingiustificato e discriminatorio rispetto ad altri sindacati, ostacola l’attività sindacale e integra l’illecito. Non rileva la mancata sottoscrizione del contratto collettivo.

Il quinto motivo, sul rimborso delle spese per le trattenute reiterate, e il sesto, sull’errata quantificazione delle spese di lite, sono inammissibili: mirano alla rivalutazione di accertamenti di fatto e il sesto è privo di autosufficienza. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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