Licenziamento orale nullo e credito retributivo: rinuncia tacita e prescrizione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 9281 del 08.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di licenziamento intimato oralmente e quindi nullo, il mero ritardo nell’esercizio del diritto all’azione non integra violazione della buona fede né costituisce causa di esclusione della tutela giudiziaria. La reiezione implicita di un’eccezione o di una tesi difensiva, superate dalla incompatibile soluzione di altra questione che ne presupponga l’irrilevanza, non è censurabile per omessa pronuncia ma come violazione di legge o difetto di motivazione. È inammissibile il motivo che introduce in cassazione un’eccezione di prescrizione non trattata nel merito, non essendo indicato l’atto in cui fu dedotta. Il credito retributivo fondato su precedente sentenza di condanna è soggetto a prescrizione decennale, trovando applicazione l’art. 2953 c.c.

Il Fatto

Una società propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli che aveva respinto il gravame contro la decisione del Tribunale di Benevento. Quest’ultima aveva rigettato l’opposizione al decreto ingiuntivo con cui si intimava alla società di pagare all’ex dipendente la somma di € 116.633,15 a titolo di retribuzioni maturate a seguito dell’illegittimo licenziamento.

Il decreto ingiuntivo si fondava su una precedente sentenza della stessa Corte d’Appello, passata in giudicato, che aveva dichiarato la nullità del licenziamento orale intimato al lavoratore, con condanna al ripristino del rapporto e al pagamento delle retribuzioni. La società ricorre affidandosi a tre motivi; l’ex dipendente non si costituisce in cassazione.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente deduce l’omesso esame di un fatto decisivo e la violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., sostenendo che la Corte di merito avrebbe obliterato l’eccezione di rinuncia tacita al diritto all’azione e che l’indennità risarcitoria andava quantificata tenendo conto del comportamento processuale del lavoratore.

La Corte rigetta il motivo. Il giudice di merito ha implicitamente respinto l’eccezione, esplicitando una motivazione articolata sulla quantificazione del credito, fondata sull’offerta della prestazione, sulla conseguente mora accipiendi del datore e sull’applicabilità ratione temporis della legge n. 300/1970. Il ritardo nell’esercizio del diritto d’azione, di per sé, non viola la buona fede e non esclude la tutela giudiziaria, come già affermato da Cass. n. 1888/2020.

La Corte enuncia poi il principio sulla decisione implicita: la reiezione implicita di una tesi difensiva o di un’eccezione è censurabile non per omessa pronuncia, ma come violazione di legge o difetto di motivazione, sempreché la soluzione data dal giudice si riveli erronea e utilmente censurata (Cass. n. 12131/2023). Nel caso di specie l’accertamento negativo della rinuncia è implicito e non omesso.

Il secondo motivo lamenta la mancata valorizzazione di circostanze sulla disgregazione dell’attività aziendale, ai fini della possibilità di reintegrazione. La Corte conferma che l’obbligo datoriale di reintegrazione e risarcimento permane fino all’effettiva cessazione dell’attività imprenditoriale: la società iscritta nel Registro delle imprese deve presumersi esistente, e le doglianze sovrappongono i piani distinti dell’esecuzione dell’ordine giudiziale e delle difficoltà economiche.

Il terzo motivo, sulla prescrizione triennale dei ratei di tredicesima, è dichiarato inammissibile perché questione nuova, non trattata nel merito e non rilevabile d’ufficio, non avendo il ricorrente indicato l’atto in cui era stata dedotta, in ossequio al principio di autosufficienza (Cass. n. 18018/2024). Nel merito, il credito fondato su sentenza di condanna è soggetto a prescrizione decennale ex art. 2953 c.c.

Il ricorso è rigettato. Non si provvede sulle spese per la mancata costituzione della controparte, con raddoppio del contributo unificato ove dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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