Comunicazione PEC nel rito Fornero efficace anche con casella piena (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 27724 del 17.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel rito cd. Fornero, di cui all’art. 1, comma 58, della legge n. 92/2012, la comunicazione di cancelleria della sentenza si esegue mediante invio all’indirizzo PEC del difensore risultante dal registro generale degli indirizzi elettronici, ai sensi dell’art. 16, comma 1, del d.m. n. 44/2011 e dell’art. 16, comma 4, del d.l. n. 179/2012. Il termine breve per proporre reclamo decorre dalla comunicazione così effettuata, il cui perfezionamento è certificato dalle ricevute generate dal sistema, senza che siano ammessi atti equipollenti. La mancata consegna per saturazione della capienza della casella PEC del destinatario è evento a questi imputabile: in tal caso la comunicazione si esegue mediante deposito in cancelleria ex art. 16, comma 6, del d.l. n. 179/2012, con pubblicazione di apposito avviso nel portale dei servizi telematici, che rende il difensore edotto dell’avvenuto deposito.
Il Fatto
Il ricorrente aveva impugnato il licenziamento e, all’esito dell’opposizione avverso l’ordinanza emessa nel giudizio, il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, aveva rigettato la domanda con sentenza pubblicata il 12 gennaio 2023 e comunicata ai difensori in pari data a mezzo PEC.
Il reclamo era stato depositato il 5 luglio 2023. La Corte d’appello lo aveva dichiarato inammissibile per tardività, perché proposto oltre il termine di trenta giorni decorrente dalla comunicazione di cancelleria della sentenza, comunicazione che il sistema non aveva consegnato per essere la casella PEC del difensore risultata piena. Il difensore ha sostenuto la contraddittorietà della decisione, assumendo che il termine breve non aveva mai iniziato a decorrere per difetto di una ricevuta di avvenuta consegna.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che si fonda sull’inapplicabilità della disciplina codicistica della notificazione alla comunicazione di cancelleria della sentenza nel rito Fornero.
Il ricorrente ha richiamato l’art. 149-bis, comma 3, cod. proc. civ., l’art. 138, comma 2, cod. proc. civ. e l’art. 137 cod. proc. civ., che regolano le notificazioni eseguite dall’ufficiale giudiziario anche a mezzo posta elettronica, e la disciplina della notificazione tra parti private. La Corte ha rilevato che la decisione impugnata poggia invece sull’art. 16, comma 1, del d.m. n. 44/2011 e sull’art. 16, comma 4, del d.l. n. 179/2012, disposizioni non menzionate nel ricorso, e sulla comunicazione da parte dell’Ufficio, regolata diversamente dalla legge.
La comunicazione di cancelleria si considera perfezionata anche quando la casella postale del difensore destinatario risulti piena: è onere del difensore controllare la capienza della propria casella PEC. Quando la trasmissione non vada a buon fine per causa imputabile al destinatario, la comunicazione si esegue mediante deposito in cancelleria e il sistema pubblica nel portale dei servizi telematici un avviso di avvenuta comunicazione, contenente gli elementi identificativi del procedimento e dei patrocinatori. Da ciò il difensore è comunque in condizione di prendere cognizione del provvedimento; né il reclamante aveva allegato e provato l’impossibilità di conoscere l’atto per mancata pubblicazione dell’avviso o di estrarne copia in cancelleria.
La motivazione della Corte territoriale è stata ritenuta conforme alla giurisprudenza di legittimità richiamata, tra cui la Cass. n. 13532 del 2019, la Cass. n. 18388 del 2024, la Cass. n. 7510 del 2023 e la Cass. n. 3965 del 2020. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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