Travisamento della prova non deducibile ex art. 115 c.p.c. ma con revocazione (Cass. civ. Sez. V n. 20384 del 21.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé, e non di verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto, trova il suo rimedio nella revocazione per errore di fatto, in concorso dei presupposti dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. Ove invece il fatto probatorio abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ha pronunciato, il vizio va fatto valere ai sensi dell’art. 360, nn. 4 e 5, cod. proc. civ., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale. È pertanto inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. per asserito travisamento della prova. La violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. è configurabile solo quando il giudice ponga a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi.
Il Fatto
Il contribuente impugnava davanti alla Commissione tributaria provinciale di Como l’intimazione di pagamento notificatagli dall’agente della riscossione, dopo il consolidamento di alcune cartelle non impugnate. La CTP accoglieva parzialmente il ricorso, ritenendo non provata la notifica di una delle cartelle.
La Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettava l’appello dell’agente della riscossione, confermando il difetto di prova del collegamento tra l’estratto di ruolo e la relativa cartolina di ricevimento. Avverso tale decisione l’Agenzia delle entrate e l’agente della riscossione proponevano ricorso per cassazione, deducendo il travisamento della prova da parte della CTR.
La Motivazione della Corte
Con l’unico motivo le ricorrenti denunciavano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., sostenendo che la CTR avesse travisato la prova della regolarità della notifica, desumibile dalla relata, dall’elenco degli atti depositati presso il Comune e dal prospetto delle accettazioni delle raccomandate.
La Corte richiama il principio di diritto delle Sezioni Unite n. 5792 del 2024, secondo cui il travisamento del contenuto oggettivo della prova, quale svista sul fatto probatorio in sé, trova rimedio nella revocazione per errore di fatto, in concorso dei presupposti dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ.; ove invece il fatto probatorio sia stato un punto controverso sul quale il giudice ha pronunciato, il vizio si fa valere ai sensi dell’art. 360, nn. 4 e 5, cod. proc. civ.
Le Sezioni Unite hanno escluso che il travisamento della prova sia deducibile in sede di legittimità attraverso il n. 4 dell’art. 360 cod. proc. civ., perché la tesi contraria rovescerebbe la scelta legislativa della novella del 2012, ampliando l’accesso al ricorso oltre i limiti voluti. L’errore revocatorio ricorre solo in caso di svista del giudice nella consultazione degli atti del processo, avente ad oggetto anche fatti processuali quali l’avvenuto deposito di documenti.
La Corte ricorda altresì, richiamando Sezioni Unite n. 20867 del 2020, che per dedurre la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. occorre denunciare che il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, disposte d’iniziativa fuori dei poteri officiosi, mentre è inammissibile la doglianza relativa al diverso apprezzamento delle prove, riservato all’art. 116 cod. proc. civ.
Nel caso concreto, la CTR ha dato conto dell’esame della cartolina di notifica, affermando che essa non conteneva alcun riferimento identificativo idoneo a collegarla alla cartella. La ricorrente assume invece che il numero della cartella vi fosse chiaramente riportato: si tratta di un errore di carattere percettivo, da far valere con la revocazione. Il motivo è dunque inammissibile, né è possibile riqualificarlo ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., stante la doppia conforme. Le spese sono compensate per la pluralità degli orientamenti sul tema.
Nota della Redazione
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