Travisamento della prova e autosufficienza: ricorso inammissibile (Cass. civ. Sez. V n. 14748 del 01.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, quando il fatto probatorio abbia costituito un punto controverso sul quale il giudice di merito si è pronunciato, non integra un errore revocatorio ma un vizio di giudizio, che va fatto valere ai sensi dell’art. 360, n. 4, cod. proc. civ. o dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale, e resta sottratto al giudizio di legittimità ove la motivazione superi la soglia del minimo costituzionale. In applicazione del principio di autosufficienza, il ricorrente che deduca l’omessa o viziata valutazione di un documento ha il duplice onere di indicare esattamente la fase processuale e il fascicolo in cui esso è stato prodotto e di trascriverne o riassumerne il contenuto nel ricorso. La prova del perfezionamento della notifica mediante il CAD può essere oggetto di censura solo rispettando tali oneri.
Il Fatto
Il contribuente impugnava un sollecito di pagamento per poco più di quattromila euro, cui erano sottese numerose cartelle esattoriali che assumeva non notificate. La Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso, ritenendo regolare la notifica ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. e rigettando l’eccezione di prescrizione.
La Commissione Tributaria Regionale, con la sentenza impugnata, dichiarava inammissibile il ricorso introduttivo per alcune cartelle relative a riprese estranee alla giurisdizione tributaria e respingeva nel resto il gravame, confermando la sufficienza della documentazione prodotta ai fini della prova della notifica. Il contribuente ricorreva in Cassazione con un unico motivo; la società di riscossione e l’amministrazione finanziaria restavano intimate.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile sotto un duplice profilo. Il ricorrente, pur lamentando in astratto la mancata produzione del CAD, aveva in realtà denunciato, attraverso il paradigma della violazione di legge, un travisamento della prova nel suo contenuto oggettivo. La Corte ricostruisce la distinzione: il momento percettivo del dato probatorio è per sua natura controllabile attraverso lo strumento della revocazione; il momento inferenziale appartiene al sindacato del giudice di merito ed è sottratto alla legittimità, purché la motivazione ecceda il minimo costituzionale.
Richiamando Sezioni Unite n. 5792 del 5 marzo 2024, la Corte ribadisce che il travisamento del contenuto oggettivo della prova, se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza si è pronunciata, va fatto valere ai sensi dell’art. 360, n. 4, cod. proc. civ. o dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., trattandosi di fatto processuale o sostanziale. Nella specie, la regolarità delle operazioni di notifica era stata oggetto di discussione, sicché l’errore cessa di essere revocatorio e assume i caratteri dell’errore di giudizio.
La Corte rileva poi l’asimmetria tra la tesi del ricorrente e la decisione impugnata. I giudici di appello avevano affermato la presenza in atti sia della copia della relata di notifica a mezzo messo notificatore sia della copia dell’avviso di ricevimento della raccomandata, ritenendo superflua l’esibizione della copia integrale della cartella: statuizione questa non attinta dal contribuente.
Un ulteriore profilo di inammissibilità discende dal principio di autosufficienza. Richiamando Cass. Sez. 1 n. 5478 del 7 marzo 2018 e Cass. Sez. 5 n. 29093 del 13 novembre 2018, la Corte ricorda il duplice onere imposto dagli art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ. e art. 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.: indicare esattamente la fase processuale e il fascicolo di parte ove si trova il documento e trascriverne o riassumerne il contenuto. Segue la declaratoria di inammissibilità, con contributo unificato ulteriore a carico della parte ricorrente; nulla sulle spese, non avendo l’intimata svolto attività difensiva.
Nota della Redazione
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