Inerenza dei costi e attività futura programmata: funzionalità economica (Cass. civ. Sez. 5 n. 10004 del 17.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il requisito dell’inerenza dei costi, di cui all’art. 109 del d.P.R. n. 917/1986, non presuppone necessariamente che il costo sia correlato a ricavi già conseguiti nello stesso periodo d’imposta, potendo riferirsi anche a spese sostenute in funzione di un’attività futura. È tuttavia necessario che risulti dimostrata la strumentalità della spesa rispetto a un’iniziativa economica effettivamente programmata e non meramente eventuale o ipotetica. L’accertamento del giudice di merito non può arrestarsi alla qualificazione contabile della spesa, ma deve verificarne la funzionalità economica rispetto all’attività imprenditoriale, anche quando questa sia ancora nella fase di avvio.
Il Fatto
La società contribuente impugnava un avviso di accertamento, relativo all’anno d’imposta 2005, con cui l’Ufficio finanziario recuperava a tassazione, ai fini IRES, IRAP e IVA, un reddito d’impresa derivante dalla deduzione di costi ritenuti non inerenti. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso, ma la Commissione tributaria regionale della Puglia, in riforma, riteneva che le spese sostenute per l’acquisto di materiale edile, non essendo l’attività ancora iniziata, non potessero considerarsi costi di esercizio, ma andassero qualificate come rimanenze di magazzino. Avverso tale decisione la società proponeva ricorso per cassazione, deducendo la nullità della sentenza per omessa pronuncia su un’eccezione processuale e la violazione delle norme in tema di inerenza dei costi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente esaminato il primo motivo di ricorso, con il quale la società deduceva la nullità della sentenza per omessa pronuncia in ordine alla dedotta inammissibilità dell’appello proposto dall’Ufficio finanziario. Nel rigettare il motivo, la Suprema Corte ha richiamato il proprio consolidato orientamento secondo cui il vizio di omessa pronunzia sussiste esclusivamente con riferimento al mancato esame di domande o eccezioni di merito, mentre l’omesso esame di una questione puramente processuale non integra detto vizio, potendo al più configurare un’erronea soluzione implicita della questione (Cass. n. 321 del 2016; Cass. n. 26913 del 2024).
Quanto al secondo motivo, relativo al merito della controversia, la Corte ha ritenuto fondato il ricorso. I giudici di legittimità hanno evidenziato come l’orientamento più recente abbia superato una concezione meramente cronologico-contabile dell’inerenza, valorizzandone la funzionalità economica rispetto all’attività imprenditoriale. Il requisito non richiede la correlazione con ricavi già conseguiti nel medesimo periodo d’imposta, potendo le spese riferirsi a un’attività futura, purché sia dimostrata la loro strumentalità rispetto a un’iniziativa economica concretamente programmata, come nel caso di operazioni meramente preparatorie alla costituzione delle condizioni necessarie per l’avvio dell’attività tipica (Cass. n. 6664 del 2014).
Tale principio è stato avallato anche dalle Sezioni Unite n. 11533 del 2018, le quali, sebbene in materia di IVA, hanno affermato la rilevanza del nesso di strumentalità con l’attività svolta, anche se potenziale o di prospettiva e pur se, per cause estranee al contribuente, l’attività non possa poi essere esercitata. La medesima connotazione in chiave potenziale è stata valorizzata dalla giurisprudenza successiva anche con riferimento specifico alle imposte sui redditi (Cass. Sez. 5, n. 24259 del 2021).
Nel caso di specie, la Commissione tributaria regionale si era limitata a rilevare che al momento dell’acquisto dei beni l’attività edilizia non era ancora iniziata, senza verificare se i costi fossero funzionali a un’attività nuova già oggetto di programmazione imprenditoriale, quale risultava dalla domanda di partecipazione a un bando pubblico presentata nel dicembre 2004. La mancata valutazione di tale elemento ha condotto il giudice di merito ad applicare una nozione di inerenza restrittiva, ancorata alla coincidenza temporale tra il sostenimento del costo e l’avvio operativo dell’attività, in contrasto con i principi di legittimità che riconoscono rilevanza anche alle spese preparatorie.
La Corte ha pertanto accolto il secondo motivo di ricorso, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la vicenda adeguandosi ai principi enunciati e regolare le spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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