Disconoscimento generico delle copie inefficace e vizi formali degli avvisi (Cass. civ. Sez. V n. 14746 del 01.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il disconoscimento della conformità all’originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole generiche o onnicomprensive, ma deve essere operato, a pena di inefficacia, in modo chiaro e circostanziato, con l’indicazione specifica del documento contestato e degli aspetti per i quali si assume la difformità dall’originale. La mancata indicazione, nell’avviso di pagamento, del termine di impugnazione e dell’organo dinanzi al quale proporre ricorso non inficia la validità dell’atto, neppure dopo l’entrata in vigore dell’art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, ma comporta soltanto, sul piano processuale, il riconoscimento della scusabilità dell’errore con eventuale riammissione in termini. La questione di giurisdizione può essere proposta per la prima volta in cassazione, purché sia stata tempestivamente sollevata in appello, impedendo così la formazione del giudicato.

Il Fatto

L’agente della riscossione impugna la sentenza della C.T.R. del Piemonte che, rigettando il suo appello, aveva confermato la decisione di primo grado di accoglimento del ricorso del contribuente per l’annullamento di numerose cartelle di pagamento e di alcuni avvisi di addebito.

Il giudice di appello aveva fondato il rigetto su due rilievi: la mancata dimostrazione della notifica degli atti prodromici, per essere state disconosciute le copie delle cartoline di ricezione in assenza degli originali, e l’illegittimità degli atti per carente motivazione e per mancata indicazione della natura dei crediti e dell’organo competente. Di qui il ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via preliminare il difetto di giurisdizione in relazione a due cartelle non portanti crediti tributari. Richiamando l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 7097 del 2011, il Collegio ribadisce che la questione di giurisdizione può essere sempre posta, anche nel giudizio di cassazione, purché almeno una delle parti l’abbia sollevata tempestivamente nel giudizio di appello, impedendo in tal modo la formazione del giudicato sul punto.

Nel merito, il primo motivo è accolto. Il disconoscimento della conformità all’originale di un documento prodotto in copia non può essere formulato con clausole di stile, generiche o onnicomprensive, ma va operato a pena di inefficacia in modo chiaro e circostanziato, con l’indicazione specifica del documento contestato e degli aspetti di difformità. A sostegno il Collegio richiama Cass. Sez. 2 n. 27633 del 2018, Cass. Sez. 5 n. 16557 del 2019 e Cass. Sez. 3 n. 40750 del 2021. L’assenza di qualsiasi indicazione sulle difformità rende quindi invalido il disconoscimento opposto dal contribuente.

Anche il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente, sono fondati. La Corte ricorda come la mancata indicazione, nell’avviso di pagamento, del termine di impugnazione e dell’organo dinanzi al quale proporre ricorso, prevista dall’art. 3, quarto comma, della legge n. 241/1990, non inficia la validità dell’atto, neppure dopo l’entrata in vigore dell’art. 7 della legge n. 212/2000. Essa comporta soltanto il riconoscimento della scusabilità dell’errore in cui sia incorso il ricorrente, con conseguente riammissione in termini ove l’impugnativa sia stata tardivamente proposta, secondo Cass. Sez. 6 n. 301 del 2018, Cass. Sez. 5 n. 19675 del 2011 e Cass. Sez. 5 n. 6517 del 2018. Ne deriva che il vizio formale non determina l’invalidità dell’atto, ma non preclude la contestazione nel merito della pretesa tributaria.

La C.T.R., errando, si è limitata a decidere solo sul difetto di prova della notificazione degli atti prodromici, senza esaminare gli ulteriori motivi di impugnazione relativi alla decadenza dal potere impositivo, alla mancata indicazione del responsabile del procedimento, al difetto di sottoscrizione, alla carenza di motivazione e all’illegittimità dell’aggio di riscossione. Il ricorso è pertanto accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado Piemonte, in diversa composizione, cui è rimessa anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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