Tremonti ambientale, detassazione solo per i danni causati dalla propria impresa (Cass. civ. Sez. V n. 15060 del 29.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di agevolazioni fiscali previste dall’art. 6, commi 13-19, della l. n. 388 del 2000, la cd. Tremonti ambientale, la detassazione riguarda esclusivamente gli investimenti necessari per prevenire, ridurre e riparare i danni causati all’ambiente dall’attività dell’impresa che li realizza, non quelli diretti a fronteggiare i danni causati dall’attività di soggetti terzi. L’attività di controllo sulla spettanza del beneficio spetta all’Agenzia delle entrate, mentre al Ministero delle attività produttive sono riservati compiti di mero censimento statistico degli investimenti. La notificazione dell’avviso di accertamento cd. impoesattivo effettuata direttamente dall’Agenzia a mezzo raccomandata postale è legittima, ai sensi dell’art. 14 della l. n. 890 del 1982.

Il Fatto

Una società contribuente, che opera nel settore del trattamento e recupero dei rifiuti, impugna tre avvisi di accertamento per maggior Ires e Irap relativi agli anni di imposta 2008, 2009 e 2010. L’Amministrazione finanziaria nega la detassazione prevista dalla cd. Tremonti ambientale in relazione agli investimenti realizzati.

La CTP di Bergamo accoglie parzialmente le impugnazioni. La CTR della Lombardia, in riforma, accoglie l’appello dell’ufficio e ritiene la pretesa fondata, sul rilievo che il beneficio riguarda solo gli investimenti contro i danni cagionati dalla propria attività di impresa. La società ricorre per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto il primo motivo, sulla validità della notifica a mezzo postale dell’avviso di accertamento impoesattivo. Il motivo è infondato. L’art. 29 del d.l. n. 78 del 2010 non introduce alcuna distinzione tra atti “primari” e “secondari” quanto alle modalità di notificazione. La disciplina resta quella dell’art. 14 della l. n. 890 del 1982, che prevede la notifica a mezzo posta direttamente dagli uffici finanziari. Gli arresti richiamati (Cass. n. 38010 del 2021, Cass. n. 29642 del 2019) confermano che la notificazione non è elemento costitutivo dell’atto, ma sua condizione di efficacia.

Il secondo motivo è infondato. In capo all’Agenzia delle entrate sussiste la competenza esclusiva a verificare i presupposti dell’agevolazione, in forza dell’art. 62 del d.lgs. n. 300 del 1999. Il meccanismo della detassazione, che opera mediante variazione dell’imponibile in dichiarazione, ne conferma la natura tributaria. Al Ministero delle attività produttive sono attribuiti soli compiti di censimento statistico.

Il terzo motivo, sul merito dell’agevolazione, non è fondato. La Corte dà continuità a Cass. n. 29365 del 2020, secondo cui l’investimento deve servire a prevenire, ridurre o riparare i danni causati all’ambiente dall’attività dell’impresa che lo realizza. La tesi contraria estenderebbe il beneficio all’attività stessa delle imprese che operano su danni altrui e lo trasformerebbe in un aiuto di Stato, in contrasto con gli artt. 107-109 TFUE. Le norme agevolative, di carattere eccezionale, sono di stretta interpretazione. Non è ravvisabile alcun giudicato interno, poiché l’oggetto dell’appello era proprio la mancanza dei presupposti.

Il quarto motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. L’iniziativa sulle questioni di legittimità costituzionale spetta al giudice, non alle parti. Il principio del legittimo affidamento, ex art. 10 della l. n. 212 del 2000, opera in tema di sanzioni e non incide sulla debenza dell’imposta; il silenzio del Ministero non può fondare alcun affidamento. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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