Esenzione imposta di registro per opposizione a decreto di liquidazione difensore d’ufficio (Cass. civ. Sez. 5 n. 14883 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di registrazione degli atti giudiziari, il provvedimento adottato all’esito dell’opposizione al decreto di pagamento ex artt. 84 e 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per la liquidazione dei compensi al difensore nominato d’ufficio ad indagato, imputato o condannato rimasto inadempiente, è esente da imposta di registro in forza dell’art. 32 disp. att. cod. proc. pen. La ratio legis dell’agevolazione è quella di sollevare il difensore d’ufficio dal carico degli oneri connessi al recupero forzoso dei compensi per l’assistenza prestata, a prescindere dal tipo di procedura instaurata per la soddisfazione coattiva del credito professionale. Il beneficio opera sia nel caso di azione diretta nei confronti del cliente inadempiente sia nel caso di adizione del giudice per la liquidazione a carico dell’erario, ancorché preceduta da infruttuoso tentativo di recupero.
Il Fatto
Un difensore, nominato d’ufficio in un procedimento penale, proponeva opposizione ex artt. 84, 116 e 170 del d.P.R. n. 115/2002 avverso il decreto di liquidazione dei compensi emesso dal giudice, per la misura di € 3.414,54. L’Agenzia delle Entrate notificava quindi un avviso di liquidazione dell’imposta di registro per la registrazione dell’ordinanza resa all’esito dell’opposizione.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso del contribuente, riconoscendo l’applicabilità dell’esenzione di cui all’art. 32 disp. att. cod. proc. pen. La Commissione tributaria regionale per la Sardegna, invece, riformava la decisione, ritenendo la norma agevolativa riferita solo all’ipotesi della liquidazione dei compensi richiesti dal difensore direttamente nei confronti del cliente inadempiente, e non anche alla liquidazione a carico dello Stato contestata in sede di opposizione. Avverso tale sentenza il difensore propone ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di legittimità ritiene fondato l’unico motivo di ricorso. L’art. 32 disp. att. cod. proc. pen. prevede l’esenzione da bolli, imposte e spese per le procedure intraprese per il recupero dei crediti professionali vantati dai difensori d’ufficio nei confronti di indagati, imputati e condannati inadempienti. L’art. 116 del d.P.R. n. 115/2002 subordina la liquidazione dell’onorario proprio alla dimostrazione, da parte del difensore, di aver esperito inutilmente le procedure di recupero del credito.
La sentenza impugnata aveva optato per una interpretazione restrittiva, limitando l’esenzione alla sola azione diretta del difensore contro l’assistito. Tale lettura in malam partem contraddice la ratio legis dell’agevolazione, volta a sollevare il difensore d’ufficio dagli oneri del recupero forzoso dei compensi, dovendosi prescindere dal tipo di procedura instaurata per la soddisfazione coattiva del credito professionale. Sarebbe illogico, osserva la Corte, far beneficiare il difensore dell’esenzione quando agisce contro il cliente inadempiente con esito favorevole, e fargli invece sopportare le spese di registrazione quando, dopo l’infruttuoso tentativo, agisce nei confronti dell’erario.
La Corte precisa che il procedimento di opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002, pur riferito a liquidazioni per attività svolte in un giudizio penale, ha carattere di autonomo giudizio contenzioso di natura civile, nel quale è parte necessaria il Ministero della Giustizia, quale titolare passivo del rapporto di debito suscettibile di restare a carico dell’erario. La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 260/E del 2007, richiamata dal giudice di appello, si era limitata a chiarire i profili di tassabilità del provvedimento conclusivo dell’opposizione, senza affrontare la questione della riconducibilità della fattispecie all’art. 32 disp. att. cod. proc. pen.
La Corte enuncia quindi il principio di diritto, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario del contribuente con l’annullamento dell’avviso di liquidazione. Le spese dell’intero giudizio sono compensate per la novità della questione e la mancanza di precedenti specifici.
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Nota della Redazione
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