Tremonti Ambiente, le quote di ammortamento non maggiorano il sovraccosto agevolabile (Cass. civ. Sez. V n. 28205 del 23.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di agevolazione c.d. Tremonti Ambiente, l’investimento ambientale deducibile ai sensi dell’art. 6, comma 15, legge n. 388/2000 coincide con il costo di acquisto delle immobilizzazioni materiali iscritte in bilancio, calcolato con l’approccio incrementale. I costi ammissibili corrispondono ai soli sovraccosti sostenuti dal beneficiario rispetto ai costi di un impianto tradizionale di pari capacità produttiva. Nella disciplina ratione temporis applicabile, dettata dal Regolamento (CE) n. 800/2008, i vantaggi e i costi operativi non rilevano nel calcolo del sovraccosto. Ne consegue che le quote di ammortamento dell’impianto agevolato non possono essere computate in aggiunta al costo iniziale, perché sono già ricomprese nel costo di acquisto assunto a base dell’agevolazione.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate ha emesso avvisi di accertamento per gli anni 2011 e 2012 nei confronti di una società, disconoscendo la deducibilità prevista dall’art. 6, comma 15, legge n. 388/2000 in aggiunta al costo iniziale dell’investimento ambientale realizzato dalla contribuente, con i conseguenti recuperi a tassazione.
La società ha impugnato gli atti e ha ottenuto ragione in primo grado e in appello. La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la pronuncia, ritenendo che nel calcolo dell’importo deducibile dovessero computarsi, oltre al costo dell’investimento, anche le quote di ammortamento calcolate su tale costo nei primi cinque anni di vita utile dei beni strumentali. L’Amministrazione finanziaria ha proposto ricorso per cassazione con unico motivo, affidato alla violazione e falsa applicazione della norma agevolativa.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla ricostruzione del quadro normativo di riferimento. L’agevolazione consiste nell’esclusione dalla formazione del reddito imponibile degli investimenti ambientali, individuati secondo la Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente. L’art. 6, comma 15 definisce l’investimento come il costo di acquisto delle immobilizzazioni materiali necessario a prevenire, ridurre o riparare i danni causati all’ambiente, escludendo gli interventi realizzati in attuazione di obblighi di legge e imponendo il calcolo secondo l’approccio incrementale.
Richiamando le proprie pronunce più recenti, i giudici di legittimità ribadiscono che la detassazione riguarda l’eccedenza del valore dell’investimento realizzato nell’anno rispetto agli investimenti compiuti nel biennio precedente. Il metodo incrementale individua così il solo quantum incentivabile, pari alla differenza tra il valore dell’impianto ecocompatibile e quello di un impianto equivalente alimentato da fonte fossile.
Il passaggio decisivo riguarda la qualificazione delle quote di ammortamento. Esse non possono essere considerate costi operativi nel senso fatto proprio dalle fonti comunitarie, poiché il costo di acquisto del bene, già assunto a base del calcolo, le ricomprende. La Corte osserva che la questione trova però soluzione radicale nelle modifiche introdotte dal Regolamento (CE) n. 800/2008, applicabile ratione temporis agli investimenti oggetto di controversia, i cui artt. 21 e 23 dispongono che i costi ammissibili vengono calcolati senza prendere in considerazione i vantaggi e i costi operativi.
Su queste basi il ricorso è accolto. La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione, perché proceda a nuovo esame limitatamente alla censura accolta, cioè alla quantificazione dei costi ammissibili senza computare le quote di ammortamento dell’impianto, e provveda alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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