Presunzione di distribuzione utili in società a ristretta base di secondo grado (Cass. civ. Sez. V n. 4861 del 23.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’accertamento del maggior reddito nei confronti di una società di capitali a ristretta base partecipativa legittima la presunzione di distribuzione pro quota degli utili extracontabili ai soci, salva la prova contraria. Tale presunzione ha origine nella partecipazione sociale e prescinde dalle modalità di accertamento, restando irrilevante che l’avviso nei confronti della società sia divenuto definitivo o abbia natura adesiva. La presunzione non è neutralizzata dallo schermo della personalità giuridica e opera anche quando la ristrettezza della compagine si realizzi al grado ulteriore, per effetto della partecipazione alla società titolare dell’impresa di un’altra società a sua volta a ristretta base. L’estinzione della società per cancellazione dal registro delle imprese, determinando un fenomeno successorio, non fa venir meno l’interesse dell’Amministrazione finanziaria ad agire nei confronti dei soci.
Il Fatto
La contribuente riceveva la notifica di un avviso di accertamento per IRPEF relativo all’anno di imposta 2009. L’atto scaturiva dalla verifica fiscale effettuata nei confronti di una società operante nel settore dei giochi, il cui reddito di impresa era stato rettificato per maggiori ricavi e costi oggettivamente inesistenti.
La compagine era articolata su due livelli: la società verificata era partecipata per il 50% da un’altra società, a sua volta controllata per il 90% dalla contribuente. Essendo quest’ultima cessata per cancellazione dal registro delle imprese, l’Ufficio imputava gli utili accertati direttamente in capo al socio persona fisica. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso, ritenendo necessario un preventivo accertamento nei confronti della società intermedia; la Commissione regionale rigettava l’appello dell’Ufficio.
La Motivazione della Corte
La questione riguarda l’operatività della presunzione di distribuzione degli utili in presenza di una società a ristretta base partecipativa e di un assetto societario su più gradi. La Corte censura la decisione di appello per avere subordinato la legittimità dell’accertamento all’adozione di un atto preliminare nei confronti della società intermedia.
Il Collegio richiama il consolidato orientamento secondo cui l’imputazione ai soci del reddito ha origine dalla partecipazione e quindi prescinde dalla natura dell’accertamento nei confronti dell’ente. Il maggior reddito di una società a ristretta base si presume distribuito pro quota, poiché la ristrettezza dell’assetto implica reciproco controllo e marcata solidarietà tra i soci. La definitività dell’accertamento verso la società verificata è, pertanto, circostanza irrilevante.
La Corte affronta poi l’ostacolo rappresentato dall’interposizione di una società di capitali. Richiamando un proprio precedente, afferma che la presunzione non è neutralizzata dallo schermo della personalità giuridica e si estende a tutti i gradi di organizzazione societaria in cui si riscontri la ristrettezza della compagine. Opera, in tal senso, il principio del divieto dell’abuso del diritto, fondato sui principi costituzionali di capacità contributiva e di eguaglianza.
Quanto all’estinzione della società, il fenomeno successorio non elimina l’interesse dell’Amministrazione ad agire verso i soci, potendo residuare beni e diritti, come gli utili extracontabili, trasferitisi ai soci ancorché non ricompresi nel bilancio finale di liquidazione. La presunzione, infine, si risolve in un’inferenza probabilistica che inverte l’onere della prova: spetta al socio dimostrare che i maggiori ricavi sono stati accantonati o reinvestiti. Nel caso concreto nessuna prova contraria risulta dedotta.
Il ricorso è pertanto accolto, la sentenza impugnata cassata e la causa decisa nel merito, con rigetto dell’originario ricorso della contribuente ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ. Le spese dei gradi di merito sono compensate; quelle di legittimità seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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