Definizione agevolata liti tributarie e valore della controversia dopo l’autotutela (Cass. civ. Sez. V n. 2076 del 19.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di definizione agevolata delle liti tributarie di cui all’art. 6 d.l. 24 ottobre 2018 n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018 n. 136, il valore della controversia si determina, ai sensi dell’art. 12, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, in ragione dell’importo del tributo al netto di interessi e sanzioni. Tale importo va riferito all’atto impositivo concreto oggetto del giudizio, quale risultante dal parziale annullamento in autotutela, e non all’originario accertamento. È pertanto illegittimo il diniego che pretenda un’integrazione del versamento calcolata sull’importo anteriore allo sgravio. L’erronea indicazione dei codici tributo, riferiti all’intimazione di pagamento anziché alla definizione, è irrilevante quando la domanda individui in modo inequivoco la lite e il versamento corrisponda esattamente al dovuto.
Il Fatto
La contribuente impugnava l’avviso di accertamento con cui, per l’anno di imposta 2010, l’Ufficio aveva recuperato a tassazione un maggior reddito ai fini Irpef, in ragione di un contratto di locazione registrato. Dopo aver preso atto che l’immobile era stato ceduto con atto registrato l’8 novembre 2010, l’Ufficio procedeva in autotutela al parziale annullamento dell’atto, rideterminando l’imposta in misura inferiore.
La C.t.p. accoglieva il ricorso della contribuente; la C.t.r., in riforma, accoglieva l’appello dell’Ufficio. Proposto ricorso per cassazione, la ricorrente presentava poi istanza di definizione agevolata ex art. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018, con contestuale domanda di sospensione in pendenza della definizione. L’Agenzia depositava il provvedimento di diniego, a sua volta impugnato. La sesta sezione rimetteva gli atti alla quinta con ordinanza interlocutoria n. 13046 del 2022.
La Motivazione della Corte
Sul piano logico la Corte esamina con precedenza il ricorso avverso il diniego, poiché dall’accoglimento consegue l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso principale, avente ad oggetto la cartella di pagamento. Il ricorso è fondato.
L’Ufficio aveva motivato il diniego assumendo che la contribuente avesse versato l’importo indicando, erroneamente, i codici tributo riferiti all’intimazione di pagamento e non quelli propri della definizione; e che, in ogni caso, occorresse versare la differenza, stante un valore della lite indicato in misura superiore.
La Corte ricostruisce il quadro normativo: l’art. 6 d.l. n. 119 del 2018 consente la definizione con il pagamento di un importo pari al valore della controversia, determinato secondo l’art. 12, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, cioè in ragione dell’importo del tributo al netto di interessi e sanzioni. Dal provvedimento di autotutela emergeva che l’imposta dovuta era stata rideterminata in misura corrispondente esattamente a quanto versato. L’importo preteso dall’Ufficio nel diniego, invece, era calcolato sull’originario accertamento.
Il giudizio era stato introdotto successivamente al parziale annullamento in autotutela: le somme corrisposte erano dunque esattamente quelle dovute. Diventa perciò irrilevante l’indicazione dei codici tributo errata, poiché la domanda conteneva espresso riferimento alla presente lite pendente in Cassazione e all’avviso di accertamento, correttamente individuato dall’Ufficio nel diniego; e perché l’intimazione di pagamento indicava gli importi corrispondenti a quanto pagato.
Ne segue l’annullamento del diniego e l’affermazione della definibilità della lite. Le spese del giudizio sul diniego sono compensate, per la particolarità del caso e l’esito estintivo; quelle del giudizio estinto, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 13 dell’art. 6, restano a carico di chi le ha anticipate.
Nota della Redazione
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