Tremonti Ambiente: il potere di veto dell’investitore istituzionale non equivale a influenza dominante e non fa perdere la qualifica di PMI (Cassazione Tributaria 20452/2026)

Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, sentenza n. 20452 del 17 giugno 2026 (R.G.N. 8459/2023) — Presidente Lucio Napolitano, Relatore Marcello Maria Fracanzani

Il principio di diritto

In tema di agevolazioni fiscali di cui all’art. 6, commi da tredicesimo a diciannovesimo, l. n. 388/2000 (c.d. Tremonti Ambiente), la partecipazione dominante, diretta o indiretta, che esclude la qualifica di PMI ai sensi del d.m. Attività produttive 18 aprile 2005, e con essa il beneficio fiscale, deve consistere nella capacità di orientare l’azione strategica imprenditoriale — mediante la nomina di amministratori o poteri comunque di indirizzo assembleare — non essendo sufficiente un potere di veto dell’investitore istituzionale, teso a garantirlo da azioni eccentriche o sconsiderate della controllata di cui non può nominare o revocare gli amministratori. E ciò in coerenza con la libera circolazione di capitali e investimenti e con l’effettività della concorrenza su cui si fonda l’Unione europea, i cui principi devono essere bilanciati nel circoscrivere le ipotesi di elusione fiscale fissate dal legislatore.

Il fatto

Una società operante nella produzione di energia elettrica da fonte solare, beneficiaria della “tariffa incentivante” del Conto Energia, chiedeva all’Agenzia delle entrate il rimborso dell’IRES e dell’addizionale versate per i periodi dal 2011 al 2017, avendo rideterminato l’imponibile del periodo d’imposta 2010/2011 per fruire “ora per allora” dell’agevolazione Tremonti Ambiente, cumulabile con il Conto Energia, a fronte di un investimento complessivo di circa 192 milioni di euro e di una componente ambientale agevolabile di circa 94 milioni.

L’Agenzia negava il rimborso, ritenendo la società non qualificabile come piccola e media impresa per la presenza indiretta, nel suo capitale, di un gruppo multinazionale operante nel settore assicurativo e finanziario — investitore istituzionale — dotato di potere di intervento nella conduzione societaria. I giudici di merito, in doppia conforme, confermavano il diniego, ravvisando un reticolo di partecipazioni idoneo a “paralizzare” e quindi gestire in concreto la contribuente. La società ricorreva per cassazione con un unico, articolato, motivo.

La motivazione

Disattesa l’eccezione di inammissibilità (la doppia conforme di merito non osta al vizio ex art. 360, n. 3, c.p.c., vertendosi in tema di interpretazione dell’art. 6 l. n. 388/2000 in rapporto all’art. 2359 c.c. alla luce del quadro eurounitario), la Corte ricostruisce la disciplina. La qualifica di PMI richiede, oltre ai requisiti dimensionali, il carattere di indipendenza; tuttavia il d.m. 18 aprile 2005 esclude la relazione di collegamento quando la partecipazione è detenuta da investitori istituzionali — incluse le imprese di assicurazione — a condizione che essi non esercitino un’influenza dominante, senza che rilevi in modo decisivo la percentuale dei diritti di voto.

L’influenza dominante fiscalmente rilevante deve consistere nella capacità di orientare concretamente l’azione societaria attiva, fino all’usurpazione dell’impulso imprenditoriale che caratterizza l’eterodirezione. Nel caso concreto i quorum statutari — maggioranze qualificate del 75% per gli aumenti di capitale e la regola dei quattro amministratori su cinque per le materie riservate, con impossibilità per il partecipante indiretto di nominare anche un solo consigliere — attribuivano non un potere di condurre l’impresa, bensì un “veto a garanzia” del proprio investimento: un freno d’emergenza per impedire operazioni dannose o fraudolente, coerente con la funzione dell’investitore istituzionale che opera con risparmio raccolto e deve tutelarlo.

Tale potere non integra influenza dominante e non fa perdere la qualifica di PMI, pena una limitazione contraria al diritto eurounitario di libera circolazione dei capitali. Enunciato il principio di diritto, la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, perché svolga gli accertamenti in fatto necessari anche in ordine ai requisiti oggettivi dell’agevolazione.

Implicazioni pratiche

La pronuncia distingue con nettezza il controllo gestorio dalla garanzia dell’investimento. Per le imprese che accedono ad agevolazioni riservate alle PMI — qui la Tremonti Ambiente cumulata con il Conto Energia — la presenza nel capitale di investitori istituzionali, anche in quota rilevante e per via indiretta, non fa automaticamente perdere lo status, se il loro ruolo si limita a poteri di veto “a garanzia” su operazioni rischiose o eccentriche, senza potere di nomina degli amministratori né di indirizzo strategico. L’accertamento è caso per caso e passa dall’analisi puntuale dello statuto: quorum, materie riservate, poteri di nomina. Per l’Amministrazione finanziaria, negare il beneficio richiede la prova rigorosa di un’eterodirezione effettiva, non la mera esistenza di clausole di salvaguardia dell’investitore.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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