Inammissibile parere su interessi legali per omesso aggiornamento ISTAT contributo costruzione (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 139 del 01.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
La funzione consultiva della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 7, comma 8, legge n. 131/2003, è soggetta a presupposti soggettivi e oggettivi di ammissibilità che devono sussistere contestualmente. La richiesta di parere è oggettivamente inammissibile quando investe atti o casi gestionali specifici e puntuali, pregressi o futuri, e non si risolve nell’interpretazione generale e astratta di una disposizione normativa di contabilità pubblica. È parimenti inammissibile il quesito che presenti correlazione con profili di responsabilità erariale o con evenienze di contenzioso demandate a plessi giurisdizionali diversi dalla funzione di controllo. Sul piano soggettivo, la richiesta è ammissibile se proviene dal Sindaco, organo politico di vertice dell’Ente, anche quando non sia trasmessa tramite il Consiglio delle autonomie locali, non configurando l’art. 7, comma 8, legge n. 131/2003 una condizione rigida di ricevibilità.
Il Fatto
Il Comune di Castello di Godego (TV) ha presentato istanza di parere ai sensi dell’art. 7, comma 8, legge n. 131/2003. Il Sindaco ha rappresentato che, a seguito di una revisione amministrativa, l’Ente ha accertato che per effetto di un errore interno, in occasione del rilascio di titoli abilitativi edilizi negli anni 2015/2020, non è stato richiesto ai contribuenti l’esatto importo dovuto per aggiornamento ISTAT del contributo sul costo di costruzione. Le somme risultano ancora esigibili e l’Amministrazione procede alla loro quantificazione e al recupero in autotutela.
Il quesito verte sulla legittimazione dell’Ente a richiedere gli interessi legali sulle somme dovute e, in caso affermativo, sul momento a partire dal quale computarli, trattandosi di omissione non imputabile ai contribuenti.
La Motivazione della Corte
La Sezione affronta preliminarmente i presupposti di ammissibilità della richiesta. Sul piano soggettivo, il parere è ammissibile perché promana dal Sindaco, organo politico di vertice e rappresentante legale dell’Ente. La Sezione conferma il proprio orientamento secondo cui la mancata trasmissione tramite il Consiglio delle autonomie locali non preclude la ricevibilità, valorizzando l’adempimento sostanziale, poiché la formula normativa richiamata non prevede una condizione rigida e imprescindibile.
Sul piano oggettivo, la richiesta è inammissibile per la specificità del quesito. La funzione consultiva deve restare circoscritta al piano generale e astratto dell’interpretazione di una disposizione normativa di significato controverso, attinente alla materia contabile. È invece preclusa l’indagine su casi o atti gestionali specifici e puntuali, pregressi o futuri, che determinerebbe l’inaccettabile risultato di immettere la Corte nei processi decisionali dell’ente territoriale.
L’inammissibilità oggettiva consegue inoltre alla possibile correlazione della mancata entrata — nella specie gli interessi legali — ad astratti profili di responsabilità erariale ai sensi degli artt. 51 ss. d.lgs. n. 174/2016, nonché all’evenienza di contenziosi in sede civilistica, richiamandosi gli artt. 1224 e 1227, comma 2, cod. civ.
La questione della debenza degli interessi non richiesti e della relativa decorrenza attiene, in via principale e dirimente, a plessi giurisdizionali diversi dalla funzione di controllo e, nello specifico, da quella consultiva. La Sezione richiama sul punto la giurisprudenza amministrativa che si è pronunciata in ambiti più generali, tra cui TAR Emilia-Romagna, Bologna, n. 649/2013, TAR Campania, Napoli, Sez. II, n. 3889 del 2011 e Cons. St., sez. IV, n. 5413 del 2011. Il parere è pertanto dichiarato inammissibile nei termini di cui in motivazione.
Nota della Redazione
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