Truffa, autoresponsabilità della vittima e pericolo immaginario (Cass. pen. Sez. II n. 762 del 09.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della configurabilità della truffa, il giudizio sull’idoneità della condotta a trarre in inganno la vittima va effettuato ex post e in concreto: la scarsa raffinatezza degli artifizi, come l’ingenuità o la scarsa diligenza della persona offesa, non escludono l’offensività della condotta quando tra il raggiro e l’errore vi sia un provato nesso di causalità. Integra l’aggravante del pericolo immaginario ex art. 640, cpv. n. 2, cod. pen. la prospettazione alla vittima di un pericolo inesistente, accreditato come reale, che si traduce in un raggiro e connota in modo particolarmente insidioso l’altrui processo formativo della volontà. Ai fini del discrimine tra truffa e appropriazione indebita rileva il rapporto causale tra artifizi e raggiri e atto dispositivo.
Il Fatto
La Corte di Appello di Milano, in riforma della decisione del Tribunale, ha dichiarato l’estinzione per prescrizione di alcuni episodi di truffa aggravata e ha confermato la responsabilità dell’imputato per il residuo addebito, rideterminando la pena e mantenendo le statuizioni civili.
Il difensore ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione su molteplici profili: la sussistenza degli artifizi e raggiri, l’attendibilità della persona offesa, la configurabilità dell’aggravante del timore di un pericolo immaginario, il diniego delle attenuanti generiche, la mancata derubricazione nel reato di appropriazione indebita, il trattamento sanzionatorio e la mancata continuazione. La questione centrale attiene proprio al rapporto tra condotta decettiva e cooperazione della vittima e alla nozione di pericolo immaginario.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta il ricorso, muovendo dalla struttura stessa della truffa: il delitto postula sempre una forma di cooperazione artificiosa della vittima, perché l’aggressione al patrimonio si realizza attraverso artifizi e raggiri che inducono la persona offesa in errore e la determinano all’atto dispositivo pregiudizievole. Non è quindi configurabile alcuna autoresponsabilità del denunziante fondata sulla sua qualità di imprenditore esperto: la pretesa capacità della vittima di avvedersi della natura fraudolenta della condotta non esclude l’offensività.
Il giudizio sull’idoneità della condotta a trarre in inganno la vittima va compiuto ex post e in concreto. La non particolare raffinatezza degli artifizi, così come lo stato di vulnerabilità o la scarsa diligenza della vittima, non escludono la truffa quando tra raggiro ed errore vi sia un provato nesso causale. La Corte richiama sul punto Sez. II n. 30952 del 2016 e Sez. II n. 5673 del 1974, rilevando che la difesa tende a una rilettura delle emergenze processuali estranea al sindacato di legittimità.
Quanto all’aggravante, la Corte ricorda l’elaborazione giurisprudenziale sul pericolo immaginario: esso è un pericolo inesistente che, accreditato come reale alla persona offesa, assume la natura di un raggiro. Non va riferito necessariamente a forze occulte o credenze superstiziose, perché la rappresentazione di un pericolo reale integra semmai la diversa fattispecie della minaccia. Vengono richiamate Sez. II n. 10653 del 1985 e Sez. II n. 24624 del 2020 sulla truffa c.d. vessatoria. Nella specie, la sollecitazione rivolta alla persona offesa di continuare a pagare per non perdere quanto già versato connota l’errore nel processo formativo della volontà.
Sul discrimine con l’appropriazione indebita, la Corte richiama l’indirizzo secondo cui si ravvisa la truffa quando la condotta artificiosa sia causa efficiente della dazione, mentre si verte nell’art. 646 cod. pen. quando l’artifizio non sia funzionale all’appropriazione. Quanto alla mancata continuazione, i giudici di legittimità richiamano Sez. Un. n. 28659 del 2017, rilevando che il rilevante iato temporale tra le condotte e l’assenza di elementi attestanti l’unitarietà del disegno criminoso ostano alla sussunzione nel medesimo disegno. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna alle spese processuali e alla rifusione in favore delle parti civili.
Nota della Redazione
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