Ricettazione di carta di credito: tenuità del fatto e danno potenziale (Cass. pen. Sez. II n. 763 del 09.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ricettazione di carta di credito o di pagamento di provenienza furtiva, il delitto ha natura istantanea e si consuma con l’ottenimento del possesso della cosa, a nulla rilevando l’effettivo conseguimento del profitto né l’impossibilità di operare sul conto per effetto del blocco dello strumento. Ai fini dell’attenuante speciale della particolare tenuità del fatto di cui all’art. 648, comma 4, cod. pen., l’aspetto patrimoniale non è esclusivo né decisivo, poiché la nozione investe tutti gli elementi integrativi del fatto: modalità esecutive, entità dell’oggetto, personalità del reo e potenzialità del danno. Ove oggetto del reato sia una carta di credito, il valore da considerare non è quello del supporto materiale, ma quello formale del documento, destinato a garantire l’affidabilità delle transazioni telematiche, la cui lesione è attuale e concomitante alla ricettazione.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato, in esito a giudizio abbreviato, per i delitti di ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale, con riconoscimento della continuazione, delle attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva e condanna alla pena di un anno e otto mesi di reclusione ed euro 477,00 di multa. La Corte di Appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado.

Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo tre motivi: il vizio di motivazione sull’elemento psicologico della resistenza, il vizio di motivazione sulla ricettazione e l’erronea applicazione dell’art. 648, comma 4, cod. pen., per avere la Corte territoriale escluso l’attenuante della particolare tenuità del fatto nonostante il blocco della carta sottratta.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara inammissibili i primi due motivi. Quanto alla resistenza, il ricorrente si limita a riproporre rilievi già scrutinati nel merito, senza confronto critico con le ragioni reiettive: gli operanti erano in servizio, in uniforme e con auto d’istituto, circostanza che priva di credibilità la tesi del fraintendimento.

Sulla ricettazione, la Corte riconosce che i riferimenti alla detenzione di stupefacente e ai precedenti penali non sono strettamente pertinenti alla prova del dolo. Tuttavia l’elemento soggettivo resta adeguatamente provato dall’inattendibilità della tesi del rinvenimento casuale, affermata concordemente nei gradi di merito. Richiama il principio per cui risponde di ricettazione chi, trovato in possesso di refurtiva, non fornisca una spiegazione attendibile dell’origine del possesso (Sez. II n. 20193 del 2017; Sez. II n. 53017 del 2016; Sez. II n. 29198 del 2010).

Il terzo motivo è manifestamente infondato. La difesa assume che il blocco della carta impedisse qualsiasi danno al bene giuridico protetto. La Corte replica che il delitto di cui all’art. 648 cod. pen. ha natura istantanea e si consuma con l’ottenimento del possesso: la condotta successiva, volta al profitto, non è elemento costitutivo e può integrare autonome figure di reato, come l’indebito utilizzo di carte di pagamento ex art. 493-ter cod. pen. (Sez. II n. 35239 del 2021; Sez. II n. 29561 del 2020).

Sul piano dell’attenuante speciale, la Corte ribadisce che l’aspetto patrimoniale non è né esclusivo né decisivo e che la nozione di particolare tenuità investe tutti gli elementi del fatto. Ove l’oggetto sia una carta di credito, il valore da considerare non è quello del supporto materiale, ma quello formale del documento, la cui lesione è attuale e concomitante alla ricettazione, indipendentemente dall’utilizzazione concreta (Sez. II n. 21790 del 2022; Sez. II n. 3731 del 1990). La difesa muove da postulati erronei, esaltando il solo danno patrimoniale intrinseco e identificando l’attenuante speciale con quella comune di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. Il ricorso è dunque inammissibile, con condanna alle spese processuali e alla sanzione di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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