Sequestro probatorio di merci contraffatte e accertamento su ogni singolo articolo (Cass. pen. Sez. II n. 32995 del 07.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sequestro probatorio di prodotti recanti marchi contraffatti, il giudice del riesame non è tenuto a limitare il vincolo ai soli campioni già prelevati dalla polizia giudiziaria. L’accertamento della contraffazione e la determinazione del numero delle violazioni non possono essere compiuti mediante l’esame di un campione rappresentativo, ma richiedono la verifica di ogni singolo articolo in sequestro. Ne consegue che la motivazione che giustifichi il mantenimento del vincolo su tutti i beni, in ragione di tale esigenza accertativa, non è né mancante né apparente, e resiste al sindacato di legittimità, ammesso, ai sensi dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., nei soli limiti della violazione di legge.
Il Fatto
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del riesame dei provvedimenti cautelari, confermava con ordinanza il sequestro probatorio disposto dal Pubblico Ministero nei confronti di un indagato. Oggetto del vincolo erano decine di migliaia di articoli — giocattoli, peluche, palloni, portachiavi e portafogli — recanti marchi registrati visibilmente contraffatti, la cui importazione e detenzione per la vendita era contestata ex artt. 474 e 648 cod. pen.
Avverso l’ordinanza l’indagato proponeva ricorso per cassazione, articolando due motivi. Con il primo censurava la violazione dell’art. 253, comma 1, cod. proc. pen., per omessa motivazione sulla necessità di conservare il vincolo su tutti gli articoli nonostante il prelievo di campioni da parte degli agenti operanti, con lesione dei principi di proporzionalità e residualità. Con il secondo denunciava la violazione degli artt. 125, comma 3, e 324, comma 7, cod. proc. pen. e la motivazione apparente quanto al rigetto dell’eccezione sulla sufficienza dei campioni sequestrati.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i due motivi, che involgono la medesima questione, e li dichiara manifestamente infondati. Preliminarmente ricorda che, a mente dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., avverso l’ordinanza del riesame è ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge. In tale nozione rientrano gli errores in iudicando e in procedendo, nonché quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza.
Su questa base il Collegio rileva che il Tribunale ha offerto una motivazione né mancante né apparente. Il giudice del riesame ha affermato, in termini logicamente coerenti, che nell’accertare la contraffazione dei marchi apposti sugli articoli sequestrati non ci si poteva limitare a un esame a campione, ma era necessario procedere all’accertamento su ciascuno dei beni in sequestro. Tale esigenza risponde anche alla necessità di determinare il numero delle contraffazioni poste in essere, circostanza rilevante ai fini del compiuto accertamento del fatto.
A sostegno la Corte richiama il principio già espresso in tema di sequestro probatorio di sostanze stupefacenti, secondo cui è legittima l’acquisizione di tutti i prodotti rinvenuti nella disponibilità dell’indagato e destinati alla commercializzazione, poiché l’accertamento volto a verificarne l’efficacia drogante non va compiuto attraverso l’esame di un campione rappresentativo, ma verificando ogni singola confezione (Sez. VI n. 12812 del 2020).
Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali. La Corte applica altresì la cassa delle ammende, quantificata equitativamente in tremila euro, richiamando le statuizioni della Corte costituzionale n. 186 del 2000 e rilevando l’assenza di ragioni che valgano ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Nota della Redazione
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