Il giudizio di rinvio non può riesaminare la confisca confermata dal giudicato (Cass. pen. Sez. IV n. 7294 del 24.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di annullamento parziale con rinvio da parte della Corte di cassazione, le parti della decisione non oggetto di annullamento, che non siano in connessione essenziale con quelle per le quali è stato disposto il nuovo giudizio, acquistano autorità di cosa giudicata. Qualora l’annullamento abbia riguardato unicamente aspetti relativi al trattamento sanzionatorio, diviene irrevocabile l’accertamento sulla sussistenza del reato e sulla sua attribuibilità all’imputato, e non può essere rimessa in discussione la statuizione sulla confisca, che non è inscindibilmente connessa al trattamento punitivo. Il giudice del rinvio non può, pertanto, riesaminare i requisiti della confisca già confermati, né valutarne la revoca, essendo tali questioni escluse dal perimetro del giudizio di rinvio.
Il Fatto
Con sentenza del 21 febbraio 2023, la Corte di appello di Trieste aveva confermato la condanna del legale rappresentante di una società per il reato di cui all’art. 10-bis del d.lgs. n. 74/2000, per l’omesso versamento di ritenute certificate per tre periodi d’imposta. Il ricorso per cassazione era stato parzialmente accolto: la Corte, con sentenza del 17 gennaio 2024, aveva annullato senza rinvio la sentenza limitatamente alle annualità per cui il reato era estinto per prescrizione, demandando al giudice del rinvio la sola rideterminazione del trattamento sanzionatorio, con contestuale revoca della confisca per gli importi relativi a dette annualità.
In sede di rinvio, la Corte d’appello aveva rideterminato la pena e revocato la confisca solo per gli importi prescritti, confermandola per l’annualità residua. L’imputato ricorreva per cassazione deducendo il difetto di motivazione sulla confisca e l’omesso esame dei presupposti dell’art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000, alla luce della documentata regolarizzazione della propria posizione debitoria.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha scrutinato congiuntamente i motivi di ricorso, ritenendoli afferenti alla medesima questione, e li ha dichiarati inammissibili. Il thema decidendum del giudizio di rinvio, in caso di annullamento parziale, è delimitato dai punti della decisione annullati e da quelli ad essi inscindibilmente connessi per interdipendenza logico-giuridica, che non hanno formato oggetto di giudicato.
Nel caso di specie, il precedente annullamento aveva riguardato esclusivamente il trattamento sanzionatorio. Di conseguenza, l’accertamento sulla sussistenza del reato, sulla sua attribuibilità all’imputato e sulla confisca aveva ormai acquisito autorità di cosa giudicata, non potendo essere rimesso in discussione in sede di rinvio. La Corte ha quindi ritenuto corretta la decisione della Corte territoriale che aveva revocato la confisca solo per le annualità prescritte, senza procedere a un nuovo esame dei presupposti dell’istituto per l’annualità residua.
Alla declaratoria di inammissibilità, per manifesta infondatezza, è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
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Nota della Redazione
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