Truffa per falsa cecità: motivazione apparente sul rigetto della perizia (Cass. pen. Sez. II n. 31445 del 17.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Anche in presenza di doppia conforme, il giudice di appello è tenuto a rendere una motivazione effettiva, puntuale e analitica su ciascun profilo devoluto. Integra motivazione meramente apparente, con conseguente violazione di legge, il provvedimento che rigetti con formule assertive, apodittiche o di stile una richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale mediante perizia, senza confrontarsi con le specifiche deduzioni difensive né esplicitarne le ragioni di irrilevanza o superfluità. Il giudice che intenda discostarsi dalle conclusioni del perito o del consulente tecnico è gravato da un rigoroso onere motivazionale: deve dare conto dell’affidabilità delle conoscenze scientifiche poste a fondamento del proprio convincimento e del grado di condivisione delle stesse nella comunità scientifica. Tale carenza non è colmabile in sede di legittimità mediante ricostruzione postuma del percorso argomentativo.
Il Fatto
La Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, aveva condannato alcuni imputati per il delitto di truffa di cui all’art. 640 cod. pen. La contestazione riguardava il conseguimento fraudolento dello status di cieco assoluto e delle correlate prestazioni assistenziali, ottenuto inducendo in errore la Commissione per il riconoscimento dell’invalidità civile circa le effettive condizioni dell’apparato visivo.
Secondo i giudici di merito, i comportamenti tenuti dagli imputati nelle ordinarie attività quotidiane, come accertati dalla polizia giudiziaria nei servizi di osservazione, erano incompatibili con la condizione di cecità assoluta rappresentata agli organi competenti. Avverso tale pronuncia gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, l’omessa valutazione di prova decisiva e la carenza di motivazione sul rigetto della richiesta di perizia medico-legale.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal rilievo che le sentenze di merito avevano affermato la responsabilità degli imputati esclusivamente sulla base della ritenuta incompatibilità tra le condotte osservate e lo stato di cecità riconosciuto dagli organi amministrativi. Su tale presupposto si era fondato il giudizio di fraudolenza delle richieste assistenziali.
Investita dei motivi di appello, la Corte territoriale li aveva rigettati con argomentazioni ritenute meramente assertive. In particolare, aveva reputato irrilevante la perizia richiesta sul presupposto che lo status di cieco assoluto non sia verificabile mediante esami strumentali oggettivi, ma solo con accertamenti soggettivi dipendenti dalla collaborazione dell’esaminato.
La Corte censura tale passaggio. L’affermazione è formulata in termini apodittici e priva di qualsiasi riferimento a studi, pubblicazioni o dati oggettivi idonei a dimostrarne il riconoscimento nella comunità scientifica. Viene così disatteso il criterio che impone al giudice di verificare criticamente l’affidabilità delle conoscenze tecnico-scientifiche utilizzate, richiamando Sez. 4, n. 43786 del 2010, Cozzini.
Il Collegio sottolinea che le difese avevano richiamato l’art. 2 della legge n. 138 del 2001, che individua tre distinte categorie cliniche fondate su parametri medico-legali oggettivi, e avevano sostenuto, con il supporto dei consulenti, la compatibilità dei comportamenti osservati con le condizioni patologiche documentate, per effetto dei meccanismi di compensazione sensoriale e propriocettiva tipici dei non vedenti. Su tali deduzioni la sentenza impugnata era rimasta silente sul punto decisivo.
La Corte ribadisce che il giudice il quale intenda discostarsi dalle conclusioni del consulente tecnico deve esplicitare, con percorso logico coerente, le ragioni del dissenso e l’affidabilità delle conoscenze scientifiche poste a base della decisione (Sez. 4, n. 17653 del 2026, Lucido; Sez. 5 n. 1801 del 2021, Riccardi). Parametri del tutto assenti nella sentenza impugnata, il cui apparato argomentativo risulta soltanto apparente. La carenza non è colmabile in sede di legittimità senza un’inammissibile sostituzione del giudice del merito.
Ne deriva l’accoglimento dei motivi sulla rinnovazione istruttoria, l’annullamento della sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli e l’assorbimento degli ulteriori motivi.
Nota della Redazione
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