Trust e imposta sulle donazioni: tassazione solo al trasferimento ai beneficiari (Cass. civ. Sez. V n. 2313 del 23.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’atto istitutivo del trust e l’atto di dotazione patrimoniale fra settlor e trustee, in quanto meramente attuativi degli scopi di segregazione e di costituzione del vincolo di destinazione, sono fiscalmente neutri e non costituiscono trasferimento imponibile. La costituzione del vincolo di destinazione non integra, di per sé, alcun effettivo e stabile incremento patrimoniale: l’imposta sulle successioni e donazioni prevista dall’art. 2, comma 47, del d.l. 3 ottobre 2006 n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006 n. 286, è dovuta non al momento dell’istituzione del trust o della sua dotazione, ma solo in seguito, al momento dell’eventuale trasferimento dei beni o dei diritti a terzi. L’imposizione presuppone, ai sensi dell’art. 53 Cost., un passaggio effettivo e stabile di ricchezza verso un beneficiario finale, non una mera attribuzione strumentale e temporanea al trustee.

Il Fatto

Un notaio stipulava in data 23.09.2016 un atto di conferimento di un immobile in trust. L’Agenzia delle Entrate notificava un avviso di liquidazione dell’imposta e irrogazione di sanzioni, ritenendo applicabile l’imposta sulle successioni e donazioni di cui al d.l. 262/2006 e negando la franchigia prevista per l’atto di dotazione.

Il contribuente proponeva ricorso, rigettato in primo grado. La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, Sezione staccata di Brescia, con la sentenza n. 439/2021 depositata il 27.01.2021, accoglieva l’appello dell’Ufficio e confermava l’imposizione, escludendo la franchigia perché non era individuabile il soggetto beneficiario. Il contribuente ricorreva per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto il primo motivo, con cui si deduceva la nullità della sentenza per motivazione priva degli elementi minimi richiesti dall’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e dall’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. Il motivo è inammissibile: la concisione della motivazione non configura nullità quando il percorso argomentativo della pronuncia resta individuabile e funzionale alla sua verifica in sede di impugnazione, secondo il principio di Sez. III n. 29721 del 2019. Nel caso concreto i giudici di appello avevano comunque individuato il thema decidendum, richiamando l’art. 2, commi da 47 a 53, del d.l. 262/2006.

Anch’esso inammissibile è il terzo motivo, per vizio motivazionale ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. La Corte richiama le Sezioni Unite n. 8053 del 2014, secondo cui la riformulazione della norma riduce il sindacato di legittimità sulla motivazione al “minimo costituzionale”. È denunciabile solo l’anomalia che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante: mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, motivazione perplessa e incomprensibile. Le Sezioni Unite hanno inoltre chiarito che la nuova formulazione si applica anche ai ricorsi avverso le sentenze del giudice tributario, poiché il giudizio di cassazione non è più processo tributario.

È invece fondato il secondo motivo. La Corte ricostruisce la disciplina del trust: l’art. 2, commi da 47 a 53, del d.l. 262/2006 prevede l’applicabilità dell’imposta sulle successioni e donazioni anche «sulla costituzione di vincoli di destinazione». Un primo orientamento aveva letto la norma come istitutiva di un’autonoma imposta sul vincolo in sé, prescindendo dal trasferimento di ricchezza. Tale lettura è ormai superata.

Il trasferimento del bene dal settlor al trustee avviene a titolo gratuito e non produce effetti traslativi definitivi: il trustee è tenuto soltanto ad amministrare e custodire i beni in regime di segregazione patrimoniale, in vista del ritrasferimento ai beneficiari. La separatezza dei beni, limitativa della regola generale dell’art. 2740 cod. civ., non concreta alcun incremento patrimoniale effettivo e definitivo. Muovendo dall’art. 53 Cost., l’imposizione indiretta presuppone un trapasso di ricchezza reale e stabile, che nel trust si realizza soltanto con l’attribuzione finale al beneficiario.

La sentenza impugnata non si è uniformata a tali principi, muovendo dal presupposto che sia il mero vincolo di destinazione a essere colpito dall’imposta. La Corte accoglie quindi il secondo motivo, dichiara inammissibili gli altri, cassa la sentenza e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso. Le spese dell’intero giudizio sono compensate per il recente consolidamento della giurisprudenza richiamata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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