Responsabilità da custodia e caso fortuito valutazione concreta del danneggiato (Cass. civ. Sez. III n. 25108 del 12.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
La responsabilità di cui all’art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo: è sufficiente la dimostrazione del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno, mentre sul custode grava l’onere della prova liberatoria del caso fortuito. Il caso fortuito può consistere in un fatto naturale, nella condotta di un terzo o in un comportamento della vittima. Quando il caso fortuito è costituito dalla condotta del danneggiato, il giudice deve applicare i criteri elaborati dalla giurisprudenza: valutare in che misura il danneggiato avrebbe potuto prevedere ed evitare il danno; accertare se abbia rispettato il generale dovere di ragionevole cautela; escludere del tutto la responsabilità del custode se la condotta del danneggiato costituisce un’evenienza irragionevole o inaccettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale. La valutazione sull’imprudenza del danneggiato non può restare sul piano astratto, ma va condotta in concreto.

Il Fatto

Il proprietario di un terreno convenne in giudizio la provincia competente davanti al Tribunale, deducendo di aver subito, nella tarda serata del 3.2.2013, l’esondazione di un fiume nel tratto di terreno in suo possesso, con la perdita di numerosi capi ovini trascinati dalle acque. La responsabilità dell’ente veniva ricondotta all’omessa manutenzione dell’alveo del corso d’acqua.

La provincia si difese eccependo l’incompetenza per materia, la carenza di legittimazione passiva e la prescrizione, e nel merito contestando la prova del danno e del nesso causale, rilevando che parte del terreno si trovava in area golenale con divieto di pascolo. Il Tribunale accolse parzialmente la domanda; la Corte d’appello rigettò il gravame. La provincia ricorse per cassazione.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, la Corte ha ritenuto il ricorso procedibile, disattendendo la proposta di definizione anticipata che ne prospettava l’improcedibilità per difetto di attestazione di cancelleria sulla copia del provvedimento impugnato. Richiamando un proprio recente approdo, la Sezione ha chiarito che, nel regime di deposito telematico, l’onere di cui all’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. è assolto anche con il deposito del duplicato informatico del provvedimento, che ha il medesimo valore giuridico dell’originale informatico. I dati di pubblicazione, ove non desumibili dai sistemi informatici, vanno tratti dal fascicolo di merito o da attestazione della cancelleria.

Nel merito, la Corte ha ricostruito lo stato della giurisprudenza sulla responsabilità da custodia, richiamando le Sezioni Unite n. 20943/2022: la responsabilità ex art. 2051 c.c. è oggettiva e non presunta; il custode si libera solo provando il caso fortuito, connotato da imprevedibilità e inevitabilità dal punto di vista oggettivo. Quando il caso fortuito consiste nella condotta della vittima, occorre verificare in che misura il danneggiato potesse prevedere ed evitare il danno e se abbia rispettato il generale dovere di ragionevole cautela.

La Corte ha quindi censurato la motivazione della sentenza d’appello, ritenendola approssimativa e superficiale sia sul numero dei capi coinvolti sia sul comportamento del danneggiato. In particolare, la Corte territoriale ha omesso di esplorare l’eccezione sul divieto di pascolo nell’area golenale, nonostante si trattasse di allegazione di un fatto specifico che l’attore avrebbe dovuto contestare ai sensi dell’art. 115, comma 1, c.p.c. L’assenza di testimonianze sul punto non poteva assumere rilevanza, come invece erroneamente affermato.

La Corte ha inoltre rilevato che la valutazione sull’imprudenza dell’allevatore è rimasta sul piano astratto e non è stata accertata in concreto, con violazione del paradigma dell’art. 2051 c.c. La motivazione non rispetta il minimo costituzionale ex art. 111, comma 6, Cost., perché non consente di comprendere il percorso decisionale e le modalità di accertamento dei fatti. Il ricorso è stato accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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