Indennità turnazione polizia locale finanziabile con proventi art 208 cod strada (Corte dei Conti Sez. contr. Toscana n. 56 del 02.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada possono essere destinati al finanziamento dell’indennità di turnazione del personale di polizia locale solo quando la turnazione stessa sia inserita in un progetto di potenziamento e miglioramento della sicurezza urbana e stradale. La finalità dell’art. 208 cod. strada, comma 5-bis, e la disciplina dell’art. 98 del CCNL 16 novembre 2022 richiedono un’attività di programmazione per obiettivi specifici e misurabili, non la copertura di spese correnti della gestione ordinaria del servizio. Tali risorse hanno natura straordinaria, variabile e non ripetibile, e pertanto non possono finanziare spese a carattere ricorrente, con il rischio di pregiudicare gli equilibri di bilancio. L’indennità di turno è finanziabile solo in presenza di progetti approvati di anno in anno, destinati al miglioramento della produttività e dei servizi resi.

Il Fatto

Il Sindaco del Comune di Piombino ha formulato, per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali, una richiesta di parere ex art. 7, comma 8, l. n. 131/2003, articolata in cinque quesiti tra loro connessi. La richiesta riguarda l’istituto della turnazione disciplinato dall’art. 30 del CCNL 2019-2021 del comparto Funzioni Locali, sottoscritto il 16 novembre 2022, e la relativa indennità prevista dal comma 5 a favore del personale turnista.

I primi quattro quesiti attengono all’interpretazione di clausole contrattuali: la nozione di “strutture operative” ai fini dell’adozione dell’orario su turni, il significato di “professionalità necessaria”, l’articolazione della turnazione su cinque, sei o sette giorni, e l’eventuale variabilità dell’orario in entrata e in uscita. Il quinto quesito riguarda la possibilità di finanziare l’indennità di turnazione, in caso di ampliamento del servizio esterno, mediante i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 208 cod. strada.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha preliminarmente esaminato i profili di ammissibilità della richiesta, sotto il profilo soggettivo e oggettivo. Sotto il primo profilo l’istanza è ammissibile, essendo stata formulata dal Sindaco quale legale rappresentante dell’Ente per il tramite del Consiglio delle autonomie locali. Sotto il profilo oggettivo la Sezione ha dichiarato inammissibili i primi quattro quesiti, poiché concernenti l’interpretazione di disposizioni di fonte contrattuale.

La Corte ha richiamato l’art. 46 del d.lgs. n. 165/2001, che riserva all’ARAN i compiti di assistenza per l’uniforme applicazione dei contratti collettivi, e l’art. 49, che affida a un’apposita procedura tra le parti la definizione consensuale del significato delle clausole controverse. Ha inoltre ricordato che l’art. 420-bis cod. proc. civ. consente al giudice del lavoro di intervenire incidentalmente sull’efficacia, validità o interpretazione delle disposizioni contrattuali. È stato invece ritenuto ammissibile il quinto quesito, in quanto attinente alla contabilità pubblica e alla corretta gestione della spesa, riferendosi alla destinazione di risorse pubbliche.

Nel merito, la Sezione ha esaminato l’art. 208 cod. strada, che al comma 4 individua le finalità perseguibili con i proventi in esame: interventi sulla segnaletica, potenziamento delle attività di controllo e accertamento delle violazioni, miglioramento della sicurezza stradale. Il comma 5-bis consente di destinare la quota dei proventi al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale.

Il quadro si completa con l’art. 98 del CCNL 16 novembre 2022, che ammette l’utilizzo dei proventi per incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo. La Corte ha quindi dato risposta positiva al quesito, a condizione che la turnazione e la relativa indennità si inseriscano in un progetto finalizzato al potenziamento e al miglioramento della sicurezza urbana e stradale.

La Sezione ha sottolineato che le risorse dell’art. 208 non possono finanziare la gestione ordinaria del servizio di polizia municipale, essendo necessaria un’attività di programmazione rivolta a obiettivi specifici. L’art. 79, comma 2, del CCNL prevede che tali risorse passino per la contrattazione decentrata, con possibile incremento della parte variabile del fondo. La loro natura straordinaria, non prevedibile né ripetibile, impedisce di finanziare spese ricorrenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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