Pensione di reversibilità al coniuge divorziato: giurisdizione del giudice ordinario (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 183 del 01.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La domanda del coniuge divorziato, titolare di assegno divorzile, volta a ottenere la quota della pensione di reversibilità attribuita dall’art. 9, comma 3, legge n. 898/1970, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario e non a quella della Corte dei conti. La materia non attiene alla giurisdizione contabile, poiché concerne il riparto di un trattamento previdenziale tra soggetti privati in concorso. Il giudice contabile deve pertanto dichiarare il proprio difetto di giurisdizione, anche in assenza della notifica al coniuge superstite non reperito. La compensazione delle spese di lite è giustificata dall’assetto della questione.
Il Fatto
La ricorrente si era sposata nel 1968; i coniugi si separavano nel 1975 e il divorzio era pronunciato con sentenza della Corte di appello di Roma del 1991, che le attribuiva un assegno divorzile. L’ex coniuge conseguiva successivamente una pensione ordinaria e contraeva nuovo matrimonio.
La ricorrente ha chiesto il riconoscimento della quota della pensione di reversibilità spettante al coniuge divorziato, con attribuzione dei ratei dalla maturazione del diritto, oltre rivalutazione e interessi, e in via istruttoria la nomina di un CTU per la quantificazione. L’INPS ha eccepito il difetto di giurisdizione a favore del giudice ordinario e, in subordine, l’impossibilità di liquidare la quota in assenza di provvedimento giudiziario.
La Motivazione della Corte
Il giudice contabile affronta in via pregiudiziale l’eccezione di difetto di giurisdizione. La ricorrente, in qualità di coniuge divorziato, chiede la determinazione della quota di pensione in concorso con altra avente diritto, nei cui confronti non ha notificato alcunché, non essendo risalita all’ultima residenza.
Il Collegio richiama l’art. 9, comma 3, legge n. 898/1970, che attribuisce al Tribunale il compito di ripartire la pensione e gli altri assegni tra il coniuge superstite e il coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento, tenendo conto della durata del rapporto.
La norma individua espressamente nel giudice ordinario il titolare della funzione di riparto, con ciò escludendo la giurisdizione contabile. La Corte richiama la Cassazione, Sezioni Unite, n. 25456/2013, che ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario nella materia. A conferma, cita la giurisprudenza contabile della Sezione Giurisdizionale per la regione Siciliana, sent. n. 317/2023.
In ragione della norma e del richiamato orientamento, la Corte dichiara il difetto di giurisdizione a favore del giudice ordinario. Compensa le spese di lite, nulla per quelle di giudizio, e fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza.
Nota della Redazione
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