Indebito pensionistico restituito e cessazione della materia del contendere (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 37 del 20.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico davanti alla Corte dei conti, la restituzione delle somme inizialmente trattenute dall’INPS, intervenuta nelle more del giudizio, determina la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse, come da concorde richiesta delle parti. La compensazione integrale delle spese è giustificata quando concorrono, da un lato, la mancata proposizione della previa istanza amministrativa prescritta dall’art. 153 lett. b) del Codice di Giustizia Contabile e, dall’altro, il riconoscimento delle ragioni della ricorrente nel merito soltanto dopo la notifica del ricorso. Rileva, ai fini della compensazione, che l’indebito si è formato per errore dell’Istituto previdenziale, non imputabile alla ricorrente.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di pensione indiretta, ha contestato il recupero operato dall’INPS su un importo di euro 1.240,66, qualificato dall’Istituto come indebito e richiesto a circa tre anni dalla liquidazione del trattamento pensionistico. Ha chiesto che l’indebito fosse dichiarato irripetibile e che l’INPS fosse condannato alla restituzione delle somme trattenute.
L’Istituto si è costituito eccependo l’inammissibilità del ricorso per assenza di previa domanda amministrativa e rappresentando che era in corso il procedimento per la restituzione dell’importo. All’udienza del 19.03.2025 le parti hanno dato atto dell’avvenuta corresponsione della somma e hanno concordemente chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, chiedendo ciascuna la liquidazione delle spese secondo il principio della soccombenza virtuale.
La Motivazione della Corte
Preso atto della restituzione, in favore della ricorrente, delle somme inizialmente trattenute e oggetto del giudizio, il Giudice unico ha dichiarato cessata la materia del contendere, conformemente alla concorde richiesta delle parti. La decisione si fonda sulla sopravvenuta carenza di interesse della ricorrente alla pronuncia di merito, essendo venuto meno l’oggetto della pretesa restitutoria.
Sul regolamento delle spese, la Corte ha ritenuto sussistenti giusti motivi per la compensazione integrale. Il giudice ha valorizzato due circostanze convergenti. Da un lato, la ricorrente non ha rispettato il disposto dell’art. 153 lett. b) del Codice di Giustizia Contabile, non avendo proposto in via amministrativa l’istanza finalizzata a ottenere la restituzione delle somme trattenute. Dall’altro, le ragioni della ricorrente sono state riconosciute nel merito solo dopo la notifica del ricorso introduttivo.
Il giudice ha inoltre chiarito la genesi dell’indebito, precisando che esso si è formato a causa di un evidente errore dell’Istituto previdenziale, cui la ricorrente non ha dato causa. Tale rilievo esclude un profilo di colpa della parte ricorrente nella determinazione della vicenda sostanziale, pur non traducendosi in una condanna dell’Istituto alle spese per effetto della compensazione.
La decisione, assunta in composizione monocratica ai sensi dell’art. 167 comma 1 del Codice di Giustizia Contabile, definisce il giudizio con la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese. Il percorso argomentativo conferma che, nel rito contabile, la caducazione dell’interesse per satisfazione extraprocessuale della pretesa preclude la pronuncia di merito e sposta sul piano delle spese la valutazione dei comportamenti processuali delle parti.
Nota della Redazione
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