Ritenuta del 20% sull’indennità di esproprio e sanzioni per il sostituto (Cass. civ. Sez. V n. 6425 del 08.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’ente espropriante, quale sostituto d’imposta, è tenuto senza alcun margine di discrezionalità a operare la ritenuta del 20% sull’intera indennità di esproprio, ai sensi dell’art. 11, comma 7, legge n. 413/1991, e a versarla all’Erario. Tale obbligo sussiste indipendentemente dal realizzarsi, in concreto, di una plusvalenza tassabile in capo al sostituito, poiché l’eventuale imposta dovuta può essere accertata solo in via postuma dall’Ufficio. Ne consegue la legittimità della sanzione irrogata per l’omesso versamento ai sensi dell’art. 13 d.lgs. n. 471/1993, restando irrilevante che il tributo non sia, in esito al controllo, effettivamente dovuto.
Il Fatto
La vicenda origina dal controllo degli atti registrati nell’anno 2006 da un Comune, avente causa nella cessione volontaria di un’area destinata a insediamenti produttivi. In relazione a sei atti di cessione, il Comune corrispondeva indennità di esproprio per un importo complessivo di euro 831.596,00, senza operare la ritenuta del 20% prevista dall’art. 11 legge n. 413/1991 e dall’art. 35, comma 2, d.P.R. n. 327/2001, per un ammontare di euro 166.320,00.
Il Comune giustificava l’omissione rilevando che i venditori, sotto la propria responsabilità, avevano dichiarato l’insussistenza della plusvalenza, intendendo avvalersi della normativa sulla rivalutazione dei terreni, sì che l’indennità risultava pari al valore del terreno rivalutato. L’Agenzia delle Entrate, sul presupposto del carattere vincolato dell’obbligo, irrogava la sanzione del 30% delle somme non versate. La Commissione Tributaria Provinciale annullava l’atto e la CTR dell’Umbria rigettava l’appello dell’Ufficio.
La Motivazione della Corte
Investita del ricorso dell’Amministrazione, la Corte affronta la questione della configurabilità dell’obbligo di ritenuta in capo all’ente espropriante quando il sostituito abbia dichiarato l’insussistenza della plusvalenza per effetto della rivalutazione.
La Suprema Corte muove dalla lettera dell’art. 11, comma 7, legge n. 413/1991, che qualifica espressamente la trattenuta come ritenuta a titolo d’imposta, salva la facoltà del contribuente di optare, in sede di dichiarazione annuale, per la tassazione ordinaria, nel qual caso la ritenuta si considera effettuata a titolo di acconto.
Da tale disposizione emergono, secondo la Corte, un obbligo in capo all’ente espropriante e una facoltà in capo al soggetto espropriato. Il sostituto è tenuto, senza alcun margine di discrezionalità, a operare la ritenuta sull’intera somma liquidata e a versarla all’Erario. Il contribuente è poi esonerato da ulteriori obblighi tributari, salva la facoltà — insindacabile dall’amministrazione finanziaria — di optare per il regime ordinario.
La Corte riconosce che il soggetto che percepisce l’indennità può scegliere fra due forme di imposizione alternative: considerare la ritenuta subita a titolo definitivo dell’IRPEF, non dovendo dichiarare l’indennità, ovvero qualificarla ad acconto e sottoporre a tassazione la plusvalenza. Resta ferma, in entrambe le ipotesi, la possibilità di inoltrare istanza di rimborso ove si ritenga di aver subito erroneamente la ritenuta.
Ne discende che l’obbligo di versamento incombe sul sostituto d’imposta indipendentemente dal realizzarsi di una plusvalenza tassabile, e che l’effettiva esistenza dell’imposta può essere accertata solo in via postuma. Il ricorso è pertanto accolto, con cassazione della sentenza e decisione nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ., con rigetto dell’originario ricorso del Comune; le spese di merito sono compensate, quelle di legittimità liquidate in dispositivo.
Nota della Redazione
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