Dichiarazione dei redditi emendabile in giudizio oltre il termine decadenziale (Cass. civ. Sez. V n. 32882 del 17.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di imposte dirette la dichiarazione dei redditi, ove rivesta carattere di dichiarazione di scienza, è suscettibile di emendabilità anche oltre i termini di cui all’art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322 del 1998. Il limite temporale ivi previsto, nella versione vigente ratione temporis, è circoscritto alla sola utilizzabilità in compensazione del credito risultante dalla rettifica, ai sensi dell’art. 17 d.lgs. n. 241 del 1997, e non preclude al contribuente di opporre in sede contenziosa gli errori di fatto o di diritto commessi in proprio danno, incidenti sull’obbligazione tributaria. La dichiarazione affetta da errori che espongano il contribuente a tributi più gravosi di quelli dovuti è quindi emendabile in giudizio, in coerenza con l’art. 53 Cost. È nulla, per error in procedendo, la sentenza la cui motivazione sia solo apparente, perché graficamente esistente ma inidonea a rendere percepibile il fondamento della decisione.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate notificava alla società una comunicazione di irregolarità relativa alla dichiarazione modello Unico per l’anno di imposta 2009, rilevando una maggiore Ires ed Iva. La società, ritenuto di aver commesso un errore e di non dovere alcuna imposta in ragione del riporto di perdite di anni precedenti e del credito Iva del 2007, presentava dichiarazione integrativa e correttiva e chiedeva in via di autotutela l’annullamento della comunicazione.

Non seguita l’istanza, l’Ufficio notificava cartella di pagamento ex art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 e art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972, intimando il pagamento del debito risultante dalla dichiarazione originaria. La C.t.p. di Foggia accoglieva il ricorso; la C.t.r. accoglieva l’appello dell’Ufficio, richiamando il termine dell’art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322 del 1998 e ritenendo non contestati i rilievi sul recupero dell’Iva. La società propone ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

Rigettate in via preliminare entrambe le eccezioni di inammissibilità dell’Agenzia, la Corte affronta il primo motivo, che reputa fondato. Il comma 8 dell’art. 2 d.P.R. n. 322 del 1998 consente di integrare le dichiarazioni per correggere errori ed omissioni entro i termini di esercizio dell’attività accertatrice; il successivo comma 8-bis, nella versione vigente prima della modifica dell’art. 5 d.l. n. 193 del 2016, consente la correzione degli errori che abbiano determinato un maggior debito di imposta o un minor credito entro il termine della dichiarazione del periodo successivo.

Sul piano sostanziale la Corte conferma il principio di generale emendabilità: esso opera quando la dichiarazione ha carattere di mera dichiarazione di scienza, mentre non opera se la dichiarazione abbia carattere negoziale, salvo che il contribuente dimostri l’essenziale e obiettiva riconoscibilità dell’errore ai sensi degli artt. 1427 ss. cod. civ. (Cass. Sez. U. n. 13378 del 2016; Cass. n. 19410 del 2015).

Le denunce dei redditi sono di norma dichiarazioni di scienza e possono essere modificate in presenza di errori che espongano il contribuente a tributi maggiori di quelli dovuti. Il limite dell’art. 2, comma 8-bis resta circoscritto ai fini della compensazione del credito risultante dalla rettifica (Cass. n. 373 del 2016); in sede contenziosa va riconosciuta al contribuente la possibilità di opporsi alla maggiore pretesa allegando errori incidenti sull’obbligazione tributaria, indipendentemente dal termine decadenziale (Cass. n. 30796 del 2018). La C.t.r., limitatasi a indicare i termini vigenti senza valutare la possibilità di far valere in giudizio l’errore, ha ignorato tali principi.

Anche il secondo motivo è fondato, con assorbimento del terzo e del quarto. La motivazione è solo apparente, e la sentenza nulla per error in procedendo, quando, pur graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione (Cass. Sez. U. n. 16159 del 2018; Cass. Sez. U. n. 22232 del 2016). Sul recupero dell’Iva la C.t.r. si è limitata ad affermare che l’eccezione doveva trovare accoglimento tenuto conto dei rilievi non adeguatamente contestati: statuizione priva di reale contenuto e inidonea a palesare la ratio decidendi. La sentenza è quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Foggia, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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