Inammissibile l’alternativa ricostruzione del conducente basata su mere ipotesi (Cass. pen. Sez. 4 n. 2412 del 21.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che deduca, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio di motivazione prospettando una mera e generica lettura alternativa o una rivalutazione del compendio probatorio, estranea al giudizio di legittimità, qualora la sentenza impugnata presenti una motivazione congrua, esaustiva e non affetta da manifesta illogicità. In presenza di una doppia conforme, le sentenze di merito possono essere lette congiuntamente quale unico corpo decisionale. In tema di dosimetria della pena, quando la pena base è pari o superiore al medio edittale è richiesta una specifica motivazione sui criteri dell’art. 133 cod. pen.; al di sotto di tale soglia è sufficiente il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, tenuto conto che le statuizioni sul quantum sfuggono al sindacato di legittimità se sorrette da motivazione conforme a legge e logica.
Il Fatto
Con sentenza del 12/06/2025 la Corte di appello di Milano confermava la decisione del Tribunale di Milano che aveva condannato l’imputato per i reati di cui agli artt. 590-bis, 590-ter, 367 cod. pen. e 189, commi 1, 6 e 7, del Codice della strada. All’imputato si contestava di aver, privo di patente e alla guida di un’autovettura, causato un sinistro non fermandosi al segnale di STOP, collidendo con un motociclo e cagionando lesioni al conducente; di non aver prestato soccorso alla persona offesa e di aver denunciato falsamente il furto del veicolo per sottrarsi alle proprie responsabilità. L’imputato, tramite il difensore, proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per presunta mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ricostruzione della sua responsabilità, basata sull’utilizzo dell’utenza telefonica, e per la mancata argomentazione sulla dosimetria della pena.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Sul primo motivo, la Suprema Corte ha osservato che esso reitera doglianze già affrontate dalla Corte territoriale e risolte con motivazione congrua, risolvendosi in una richiesta di diversa e alternativa lettura degli elementi di prova. La sentenza impugnata costituisce una doppia conforme rispetto alla decisione di primo grado: le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente quale unico corpo decisionale, come espresso da precedenti della giurisprudenza di legittimità citati in motivazione.
Il Collegio ha ribadito che, anche dopo la modifica dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. ad opera della legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto; è preclusa alla Corte la sovrapposizione della propria valutazione delle risultanze processuali a quella del giudice di merito. Il controllo demandato al giudice di legittimità è circoscritto alla verifica dell’esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili, dell’assenza di manifesta illogicità e della coerenza delle argomentazioni. Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva dato conto delle ragioni del giudizio di responsabilità, valorizzando il possesso dell’utenza telefonica e l’aggancio delle celle compatibili con il luogo del sinistro, con il luogo di abbandono del veicolo e con la caserma dove fu sporta la falsa denuncia.
La ricostruzione alternativa proposta dal ricorrente è stata giudicata meramente ipotetica e assertiva, non avendo egli indicato gli elementi a sostegno della tesi che l’utenza fosse in uso ad altro soggetto. È stato inoltre ritenuto correttamente motivato il mancato riconoscimento da parte della persona offesa, data l’incertezza del riconoscimento fotografico in un contesto traumatico e di breve durata.
Quanto al secondo motivo, concernente il trattamento sanzionatorio, è stato ritenuto manifestamente infondato. È consolidato il principio per cui solo l’irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale richiede una specifica motivazione sui criteri di cui all’art. 133 cod. pen.. La pena inflitta in primo grado (anni tre e mesi sei di reclusione) era solo di poco superiore al minimo edittale di anni tre previsto dall’art. 590-ter cod. pen. e si collocava al di sotto del medio edittale; gli aumenti per la continuazione erano modesti (mesi due per ciascun reato). La motivazione della Corte territoriale ha fatto leva sul comportamento estremamente riprovevole successivo al sinistro e sulla gravità del pregiudizio non riparato, elementi decisivi e sufficienti per escludere il sindacato di legittimità sul quantum. All’inammissibilità è conseguita, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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