Continuazione esclusa in mancanza di unitaria ideazione criminosa (Cass. pen. Sez. 7 n. 4154 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’unitarietà del disegno criminoso, quale elemento costitutivo della continuazione, non può essere desunta dalla mera omogeneità delle violazioni o da una generica inclinazione al crimine, ma esige la prova di una preventiva ideazione unitaria dei singoli episodi. L’accertamento degli indici sintomatici di tale volizione unitaria è rimesso all’apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità quando il convincimento sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici o travisamento dei fatti.
Il Fatto
Il GIP del Tribunale di Palermo, con ordinanza del 22/07/2025, aveva rigettato l’istanza volta al riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati con tre distinte sentenze. Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione avverso tale provvedimento, deducendo l’esistenza di un’unica programmazione criminosa tra le condotte, tutte consistenti in rapine consumate e tentate.
La Motivazione della Corte
La Settima Sezione penale ha preliminarmente ricordato, richiamando le Sezioni Unite n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, che i criteri da cui desumere la sussistenza di una volizione unitaria sono di rigorosa individuazione e che il programma criminoso non deve essere confuso con una concezione di vita improntata al crimine. Quest’ultima, ha precisato la Corte, è sanzionata da istituti quali la recidiva, l’abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un parametro opposto e confliggente con il favor rei sotteso alla continuazione.
La Corte ha condiviso la valutazione del giudice di merito, il quale aveva escluso l’unitarietà della programmazione criminosa evidenziando il lasso temporale intercorso tra i fatti (rispettivamente il 17/06/2011, il 07/03/2012 ed il 20/07/2012) e le diverse modalità operative di commissione delle condotte, perpetrate a volte con armi e a volte senza, con diversi complici e in danno di esercizi commerciali diversi. Tali elementi, secondo la ricostruzione del G.E., precludevano la possibilità di immaginare una preventiva ideazione unitaria.
La ricostruzione del processo ideativo di una serie di episodi è stata definita dalla Corte come “per natura indiziaria”, potendo alimentarsi esclusivamente dall’apprezzamento di nessi esteriori tra le diverse condotte, che non siano però espressivi di una indefinita adesione ad un sistema di vita. In questo quadro, richiamando il precedente di Sez. 7, n. 25908 del 10/03/2022, la Corte ha ribadito che l’accertamento degli indici sintomatici dell’unitarietà del disegno criminoso è insindacabile in sede di legittimità.
Ritenuta la manifesta infondatezza degli argomenti dedotti e l’assenza di vizi motivazionali, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, quantificata in tremila euro.
Nota della Redazione
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