Il prelievo ematico sanitario è utilizzabile senza avviso al difensore (Cass. pen. Sez. 7 n. 787 del 09.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di guida in stato di ebbrezza, il prelievo ematico effettuato ad iniziativa del personale medico per finalità sanitarie, in occasione del ricovero del conducente coinvolto in un incidente stradale, è pienamente utilizzabile nel procedimento penale senza che debba essere dato il previo avviso alla persona di farsi assistere da un difensore di fiducia. L’obbligo di avviso ex artt. 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen. non sussiste quando il prelievo non è autonomamente richiesto dalla polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 186, comma 5, cod. strada. È altresì inammissibile, per genericità, il ricorso che ripropone censure già adeguatamente vagliate e disattese dal giudice di merito senza una critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.
Il Fatto
La Corte di appello di L’Aquila, in parziale riforma della sentenza del Tribunale locale che aveva ritenuto l’imputato responsabile del reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c) e comma 2-bis, d.lgs. n. 285/1992, concedeva i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna, confermando nel resto la pronuncia.
Avverso tale sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo, con quattro motivi, la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito alla natura dell’accertamento alcolimetrico, all’accertamento del tasso alcolemico, al quantum della pena e al mancato riconoscimento dell’irrilevanza del fatto e delle attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando come i motivi fossero riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, non scanditi dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.
Quanto al primo motivo, la Corte territoriale aveva chiarito che l’accertamento era pienamente utilizzabile, essendo il prelievo ematico stato eseguito con esclusive finalità sanitarie. Gli ermellini hanno fatto buon governo del principio secondo cui non sussiste l’obbligo del previo avviso al conducente di farsi assistere da un difensore di fiducia quando il prelievo è effettuato ad iniziativa del personale medico, nell’ambito di un protocollo attivato per fini terapeutici in occasione del ricovero presso una struttura sanitaria, e non sia autonomamente richiesto dalla polizia giudiziaria.
Con riferimento al secondo motivo, è stato ritenuto non rilevante il mancato rispetto del protocollo previsto per gli accertamenti aventi finalità giudiziaria, stante la natura sanitaria dell’accertamento eseguito.
Il terzo motivo è stato giudicato inammissibile in quanto generico, non rappresentando specifici profili di violazione nell’iter di commisurazione della pena. Il quarto motivo è stato considerato manifestamente infondato, avendo la Corte di merito escluso le attenuanti generiche in ragione dell’elevato tasso alcolemico misurato a distanza di due ore dal sinistro, circostanza che lascia presumere un valore ancora più elevato al momento dell’incidente, e della gravità del fatto che aveva determinato il ribaltamento del veicolo.
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Nota della Redazione
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