Nessun danno erariale per l’uso dell’auto di servizio del dipendente reperibile (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 34 del 13.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il dipendente pubblico con reperibilità 24 ore su 24 che trattiene presso la propria abitazione l’autovettura di servizio non pone in essere alcuna condotta illecita, perché è potenzialmente in servizio nell’intera fascia di reperibilità ed è esposto, senza preavviso, all’obbligo di intervento urgente. La previsione interna che impone la riallocazione dei mezzi nei parcheggi aziendali al termine delle esigenze di servizio non è violata quando la riallocazione renda concretamente impossibile l’adempimento, di notte o nei fine settimana, per assenza di presidio. Non sussiste danno all’erario, quanto al canone di locazione del veicolo, poiché quel costo è dovuto contrattualmente a prescindere dall’utilizzo e dalla collocazione del mezzo. La mera mancata corresponsione dell’indennità di chiamata non dimostra l’uso privato del mezzo.

Il Fatto

La Procura regionale della Corte dei conti per la Sardegna ha convenuto in giudizio un dipendente di una società in house della Regione, chiedendone la condanna al risarcimento di euro 99,18 in favore della società. L’addebito riguarda l’utilizzo dell’auto di servizio, dal maggio al settembre 2013, senza riallocazione presso la sede al termine della giornata lavorativa: il dipendente rientrava a casa con il mezzo e lo utilizzava il giorno successivo per raggiungere il lavoro.

Il danno era stato quantificato sommando il canone di locazione giornaliero del veicolo per i giorni di uso indebito e il costo del carburante consumato. Il convenuto, responsabile del settore manutenzione e con reperibilità 24 ore su 24, ha eccepito che la disponibilità continuativa dell’auto rispondeva a un’esigenza organizzativa nota e approvata dai vertici aziendali, essendo necessario un intervento tempestivo sulle emergenze degli impianti.

La Motivazione della Corte

La questione riguarda il danno patrimoniale che sarebbe derivato all’ente dall’uso dell’autovettura di servizio. La Procura sosteneva che la circolare interna imponesse la riallocazione dei mezzi nei parcheggi aziendali e che il trattenimento presso l’abitazione integrasse uso privato. A sostegno, deduceva che dalle buste paga non risultava il pagamento dell’indennità di chiamata, donde la presunzione che il mezzo non fosse utilizzato per esigenze di servizio.

Il Collegio ritiene che la prospettazione non trovi completo supporto nella documentazione. Le testimonianze acquisite in sede penale — richiamate nel testo della decisione e non contestate — evidenziano che quattro o cinque posizioni apicali disponevano dell’auto anche per il rientro a casa, perché potevano essere richiamate fuori orario e nei fine settimana; che il garage della sede non era presidiato nelle ore notturne e non era accessibile; che la reperibilità imponeva di raggiungere tempestivamente i cantieri dislocati in tutta la regione.

La Corte esclude che la circolare interna sia stata violata. La previsione generale di riallocazione non è in contrasto con la scelta gestionale della società: poiché il dipendente era potenzialmente suscettibile di muoversi senza preavviso, il rientro del mezzo al cantiere avrebbe comportato il rischio concreto, se non la certezza, di non poterlo recuperare di notte o nei giorni festivi, con impossibilità di adempiere agli obblighi di servizio. Un soggetto reperibile è, per definizione, potenzialmente in servizio nell’intera fascia.

Quanto alla prova presuntiva della Procura, il Collegio osserva che nessun dipendente può sapere in anticipo se e quando si verificherà un’emergenza e se maturerà il diritto all’indennità di chiamata: la sua assenza non dimostra l’uso privato del mezzo. Sul piano del danno, il canone di locazione giornaliero doveva essere corrisposto contrattualmente a prescindere dall’utilizzo e dalla collocazione del veicolo; nessun pregiudizio erariale è perciò configurabile sotto tale voce, secondo il richiamo alla Sezione Giurisdizionale Sardegna, sent. 30 del 2024.

Il convenuto è pertanto assolto dalla domanda attorea. Gli onorari della difesa, liquidati ai sensi dell’art. 31, comma 2, del codice della giustizia contabile, sono posti a carico della società nella misura di euro 500, oltre accessori; nulla per le spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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