Attività extraistituzionale non autorizzata del docente: colpa grave e potere riduttivo (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 32 del 09.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
La mancata richiesta della prescritta autorizzazione allo svolgimento di incarichi extraistituzionali integra, nel pubblico dipendente, una condotta omissiva rispetto a un obbligo espressamente previsto dall’art. 53, comma 7, del d.lgs. n. 165/2001, e non una condotta commissiva. Tale omissione, prodromica rispetto all’attività retribuita, è assorbente ai fini dell’accertamento della responsabilità amministrativa. La colpa grave è ravvisabile quando la violazione del precetto normativo sia palese e la norma inequivoca, non operando l’ignorantia legis non excusat in assenza di situazioni eccezionali e peculiari. Il compenso percepito per attività non autorizzata deve essere integralmente riversato all’Amministrazione di appartenenza, al lordo delle ritenute fiscali, indipendentemente dagli oneri sostenuti. Il potere riduttivo resta applicabile quando gli incarichi erano astrattamente autorizzabili e non incompatibili con la funzione.
Il Fatto
Il dirigente scolastico di un istituto professionale segnala alla Procura Regionale un danno alla finanza pubblica derivante dallo svolgimento, da parte di una docente di sostegno assunta a tempo determinato, di attività extraistituzionali retribuite in asserita violazione dell’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001. L’istruttoria accerta che la docente, in costanza di rapporto, ha intrattenuto rapporti di lavoro subordinato e di collaborazione coordinata con due cooperative sociali, senza chiedere né ottenere l’autorizzazione dell’Amministrazione, percependo complessivamente Euro 11.677,99 al lordo delle ritenute.
La Procura contesta il danno da mancata entrata a titolo di dolo, valorizzando la sottoscrizione della dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità. La convenuta eccepisce il difetto dell’elemento soggettivo, invocando la nozione più restrittiva introdotta dall’art. 21 del d.l. n. 76/2020, la buona fede e l’assenza di un’informazione adeguata, e chiede in subordine l’applicazione del potere riduttivo.
La Motivazione della Corte
La Sezione individua il nodo giuridico nel rapporto tra natura della condotta e requisito soggettivo. Richiamato l’art. 21 del d.l. n. 76/2020, convertito dalla legge n. 120/2020, il Collegio distingue omissione e inerzia: la prima consiste nel contegno contrario a un obbligo specifico, la seconda nel mero nihil facere. A tale distinzione si collega la posizione di garanzia di protezione e di controllo, in coerenza con l’art. 40, comma 2, cod. pen.
La Corte chiarisce che la componente omissiva connaturata alla colpa non si sovrappone alla natura commissiva della condotta e richiama la giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. IV n. 2390 del 2012, n. 7597 del 2014 e n. 32899 del 2021), oltre a pronunce contabili (Sez. giur. Trentino-Alto Adige n. 19 del 2023, Sez. giur. Campania ord. n. 228 del 2023). Nel caso concreto il nucleo antigiuridico risiede a monte: nella mancata richiesta di autorizzazione, non nell’attività in sé, che era astrattamente autorizzabile.
Quanto all’elemento soggettivo, il Collegio reputa integrata la colpa grave, valutata ex ante secondo prevedibilità ed evitabilità. Concorrono la chiarezza del precetto, il richiamo dell’art. 53 nel modulo sottoscritto, il principio di autoresponsabilità di chi appone la firma senza verificare il contenuto e la qualificazione professionale della docente. L’ignorantia legis non scusa in assenza di circostanze straordinarie.
Il danno coincide con il mancato riversamento dei compensi. L’art. 53, comma 7, impone il versamento dell’intero importo all’entrata del bilancio dell’Amministrazione, senza deduzioni per spese, al lordo delle ritenute, secondo il principio delle Sezioni Riunite n. 13/QM/2021 e di n. 26/QM/2019. Accolta l’istanza difensiva, la Sezione applica il potere riduttivo ex art. 83 R.D. n. 2440/1923, art. 52 T.U. n. 1214/1934 e art. 19 d.P.R. n. 3/1957, riducendo equitativamente il pregiudizio a Euro 4.000,00, con interessi legali dalla pubblicazione e spese di giudizio a carico della soccombente.
Nota della Redazione
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