Uso aziendale e cessione di ramo sopravvive senza contrattazione di pari livello (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10120 del 15.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In caso di cessione di ramo d’azienda, ai dipendenti ceduti si applica, ai sensi dell’art. 2112, comma 3, cod. civ., la contrattazione collettiva vigente presso la cessionaria, anche se più sfavorevole, in ragione dell’inserimento nella nuova realtà organizzativa. L’uso aziendale del cedente, che opera come fonte sociale equiparabile a un contratto integrativo aziendale e sostituisce le clausole collettive più favorevoli a norma dell’art. 2077, secondo comma, cod. civ., non sopravvive al trasferimento ove la cessionaria sia dotata di una propria contrattazione integrativa di pari livello. Esso conserva invece efficacia quando presso la cessionaria non sia applicata alcuna contrattazione aziendale, perché manca il presupposto del “pari livello” che consente l’effetto sostitutivo.
Il Fatto
I lavoratori, originariamente dipendenti di una società cedente, erano passati per successive cessioni di ramo d’azienda alle dipendenze prima della prima cessionaria e poi della seconda. Nel corso del rapporto le due società cessionarie non avevano corrisposto il premio feriale che la cedente aveva costantemente versato a luglio di ogni anno, qualificato dalla giurisprudenza di merito come uso aziendale.
I lavoratori hanno agito in giudizio per ottenere il trattamento. La Corte d’appello ha accolto in parte l’appello e ha condannato in solido le due società al pagamento del premio maturato dal 31 luglio 2009 al 1° gennaio 2012, ritenendo che fino a tale data non fosse stata provata l’esistenza di contrattazione aziendale di pari livello presso le cessionarie. Avverso la sentenza entrambe le società hanno proposto ricorso per cassazione, con motivi sovrapponibili, resistiti dai lavoratori con controricorso e ricorso incidentale condizionato.
La Motivazione della Corte
La Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui, nella cessione di ramo d’azienda, il contratto collettivo vigente presso la cessionaria trova applicazione anche se più sfavorevole, poiché i lavoratori ceduti entrano in un mutato contesto di regole, anche retributive; l’originario contratto collettivo resta in vigore solo se presso la cessionaria i rapporti non siano regolamentati da alcuna disciplina collettiva.
Con riguardo all’uso aziendale, la Corte ne ribadisce la natura di fonte di un obbligo unilaterale del datore di lavoro, operante sul piano dei rapporti individuali con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale. Ne deriva che il diritto riconosciuto dall’uso aziendale non sopravvive al mutamento della contrattazione conseguente al trasferimento, subendo la stessa sorte dei contratti collettivi del precedente datore; esso sopravvive, invece, ove la cessionaria non sia dotata di una propria contrattazione integrativa.
Il primo motivo è respinto perché muove da una lettura parziale della sentenza impugnata. I giudici di merito hanno escluso che le società avessero dimostrato l’applicazione presso le cessionarie di contrattazione collettiva aziendale, presupposto necessario a impedire l’ultrattività dell’uso del cedente. Il riferimento della sentenza al premio feriale non subordina l’effetto sostitutivo alla disciplina in concreto dello specifico istituto, perché l’elemento discretivo è il “pari livello” della contrattazione.
Il secondo motivo è dichiarato inammissibile. Le ricorrenti pretendevano di desumere la prova della contrattazione aziendale vigente presso le cessionarie dal mero richiamo, nelle lettere di cessione, al CCNL di categoria e ai trattamenti in essere presso la cedente. Esse non hanno però indicato gli atti in cui la questione sarebbe stata sollevata in merito, né individuato gli accordi aziendali assunti come vigenti, né dedotto il loro deposito nei gradi precedenti.
Respinti i ricorsi principali, il ricorso incidentale condizionato resta assorbito. Le società ricorrenti sono condannate in solido alle spese di legittimità e ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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