Cartella esente da contraddittorio se emessa su sentenza passata in giudicato (Cass. civ. Sez. V n. 742 del 09.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
La cartella di pagamento emessa a seguito dell’iscrizione a ruolo di somme portate da una sentenza tributaria passata in giudicato è legittima quando rispecchia il dispositivo di quella sentenza. In tale fattispecie il titolo che legittima la riscossione non è l’avviso di accertamento né il ruolo, bensì il titolo giudiziale, sicché nessun contraddittorio endoprocedimentale deve essere instaurato prima dell’emissione della cartella e non è configurabile alcuna violazione dell’obbligo di buona fede, essendo la pretesa tributaria definita all’esito di un processo svoltosi nel contraddittorio delle parti. La mancanza di motivazione rilevante ai sensi dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992 si configura solo quando sia del tutto assente o solo apparente; il vizio di ultra-petizione ricorre quando il giudice alteri gli elementi obiettivi dell’azione o attribuisca un bene della vita diverso da quello conteso.

Il Fatto

Un contribuente impugna una cartella di pagamento emessa a seguito di sentenza della commissione tributaria regionale, passata in giudicato per mancata impugnazione, con la quale era stato parzialmente ritenuto legittimo l’avviso di accertamento e rideterminato il suo reddito. La commissione tributaria provinciale accoglie il ricorso, rilevando che la sentenza di merito, pur confermando in parte l’accertamento, non aveva indicato il quantum dovuto né criteri certi di calcolo, con conseguente preclusione per l’Amministrazione all’emissione della cartella.

La commissione tributaria regionale accoglie invece l’appello dell’Ufficio, osservando che la cartella rispecchiava il dispositivo della sentenza definitiva. Il contribuente ricorre per cassazione con cinque motivi, deducendo difetto e contraddittorietà della motivazione, ultra-petizione e violazione degli obblighi di contraddittorio e di chiarezza nella quantificazione dell’imposta.

La Motivazione della Corte

La Corte disattende preliminarmente l’eccezione di inammissibilità del ricorso proposta dall’Amministrazione. Ai fini dell’ammissibilità non è condizione necessaria la corretta menzione del paradigma normativo, purché si faccia valere un vizio astrattamente idoneo a inficiare la pronuncia, richiamando Cass. n. 1370 del 2013.

I primi due motivi, esaminati congiuntamente, sono infondati. La Corte ricorda che la mancanza di motivazione, rilevante ai sensi dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992, si configura quando la motivazione manchi del tutto o quando, pur formalmente presente, le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non poterne riconoscere la funzione giustificativa del decisum. Sul punto richiama Cass. Sez. Un. n. 8053 del 2014, Cass. Sez. Un. n. 34476 del 2019 e, tra le altre, Cass. n. 6626 del 2022 e Cass. n. 16653 del 2022. La sentenza impugnata non incorre in tale vizio, avendo dato espressamente conto delle ragioni per cui la cartella era conforme al dispositivo della sentenza definitiva. Il ricorrente, in realtà, mira a una rivalutazione del ragionamento di merito, non consentita in sede di legittimità.

Il terzo motivo è infondato. Il vizio di ultra-petizione ricorre quando il giudice alteri gli elementi obiettivi dell’azione o attribuisca un bene della vita diverso da quello conteso. Nel caso di specie la commissione regionale si è pronunciata solo sulla legittimità della cartella, senza incidere sul titolo sotteso; il riferimento alla pretesa originaria, pur eccentrico rispetto al thema decidendum, non ha modificato l’oggetto della decisione.

I motivi quarto e quinto, congiuntamente esaminati, sono infondati. Poiché il titolo della riscossione è il giudicato, alcun contraddittorio doveva essere instaurato prima dell’emissione della cartella. L’indicazione degli estremi degli atti presupposti — avviso di accertamento e sentenza definitiva — soddisfa l’esigenza di controllo del contribuente. Il ricorso è rigettato con condanna alle spese e obbligo di versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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