Uso aziendale non revocabile con atto unilaterale del datore (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 17687 del 30.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nell’ambito dei rapporti di lavoro, la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole ai dipendenti integra gli estremi dell’uso aziendale. L’uso aziendale costituisce fonte di un obbligo unilaterale, di carattere collettivo, che agisce sul piano dei rapporti individuali con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale. Ne consegue che esso può essere modificato o soppresso, salvaguardati i diritti quesiti, soltanto da un successivo accordo collettivo in senso peggiorativo per i lavoratori, e non mediante un atto unilaterale del datore di lavoro. Sono irrilevanti, a tal fine, la mancanza di un intento negoziale e il mutamento delle condizioni aziendali, che non inficiano l’insorgenza dell’uso.
Il Fatto
Alcuni lavoratori hanno convenuto in giudizio la società datrice di lavoro per ottenere la condanna al pagamento delle somme rivendicate a titolo di compenso per la pausa pranzo retribuita di trenta minuti, prevista dall’art. 26, comma 7, CCNL di categoria, nonché di quelle corrisposte per uso aziendale su turni avvicendati, consistenti in otto ore aggiuntive di permesso annue.
Il Tribunale ha accolto la domanda e la Corte d’appello ha confermato la decisione, ritenendo provata la sussistenza di un uso aziendale consolidato e l’improvvisa, ingiustificata cessazione dello stesso con la lettera con cui la società aveva disdettato gli accordi sindacali dai quali discendeva il conferimento dei benefici. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il motivo fondato sulla violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. e lo dichiara infondato. La doglianza non può essere prospettata per una erronea valutazione del materiale istruttorio, ma solo quando si alleghi che il giudice di merito abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, abbia disatteso prove legali o abbia recepito senza apprezzamento critico elementi soggetti a valutazione. Nel caso concreto la ricorrente contrappone alla motivazione della Corte la propria diversa lettura delle prove, senza dimostrarne l’implausibilità.
I restanti motivi, esaminati congiuntamente, non trovano accoglimento. Quanto all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., la Corte richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui il controllo è circoscritto alla verifica del contenuto “minimo costituzionale” della motivazione, e osserva che la stessa non solo è presente e chiara, ma che la ricorrente non deduce l’omessa valutazione di un fatto storico, appuntando le censure su aspetti valutativi. Il vizio è inoltre inammissibile in presenza di pronuncia c.d. doppia conforme, ai sensi dell’art. 348 ter, ultimo comma, cod. proc. civ., avendo la sentenza d’appello confermato quella di primo grado.
Nel merito, la Corte conferma la correttezza della qualificazione operata dai giudici di merito. La reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole ai dipendenti integra l’uso aziendale, che, quale fonte sociale, agisce sui singoli rapporti individuali con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale. I trattamenti di favore che ne derivano sono quindi soggetti alla medesima possibilità di modifica o soppressione dei contratti collettivi aziendali, da parte di successivi accordi, ma non di un atto unilaterale del datore di lavoro.
La Corte esamina poi la censura relativa all’art. 1373 cod. civ. e la dichiara inammissibile. La ricorrente non ha assolto l’onere di specificità, non indicando con precisione l’atto di recesso unilaterale né riproducendolo o indicandone la collocazione nel fascicolo, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ. Il riferimento, contenuto nella missiva, al “superamento di erronee applicazioni del dettato contrattuale” non depone nel senso prospettato. La Corte rileva infine che la disdetta aveva riguardato accordi relativi ad altre società, mentre i lavoratori non provenivano da esse e fruivano dei benefici da prima della loro conclusione. Il ricorso è respinto, con condanna della ricorrente alle spese e al pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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