Giudicato parziale e obbligazione solidale nel processo d’appello (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 17688 del 30.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La mancata impugnazione, da parte di un coobbligato solidale, della sentenza di condanna pronunciata verso tutti i debitori solidali comporta il passaggio in giudicato della pronuncia concernente il debitore non impugnante esclusivamente con riferimento a lui. L’obbligazione solidale, pur avendo ad oggetto un’unica prestazione, dà luogo non a un rapporto unico e inscindibile, ma a rapporti giuridici distinti, ancorché connessi, con la conseguenza che è sempre possibile la scissione del rapporto processuale. Ne deriva che il giudice di secondo grado, in assenza di impugnazione del coobbligato, può intervenire sulla statuizione di condanna modificandola esclusivamente con riguardo alla posizione del condebitore impugnante, essendogli precluso ogni altro provvedimento verso l’obbligato solidale non impugnante.

Il Fatto

La lavoratrice aveva convenuto in giudizio la società subentrante nell’appalto e il Comune committente, chiedendo il pagamento di differenze retributive e TFR. Il Tribunale aveva condannato i resistenti, in solido, al pagamento delle somme richieste.

La società propose appello e la Corte d’Appello di Napoli, in accoglimento del gravame, riformò la decisione di primo grado respingendo la domanda. Il Comune non impugnò la sentenza di condanna. La lavoratrice ricorse per cassazione, deducendo tra l’altro l’omesso rilievo del giudicato interno parziale formatosi per intervenuta acquiescenza del Comune.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, con cui si censurava il difetto di specificità dei motivi di appello ex art. 434 cod. proc. civ., è stato rigettato. La Corte ha ribadito che l’omesso esame di una questione puramente processuale non integra il vizio di omessa pronuncia, configurabile solo in caso di mancato esame di domande o eccezioni di merito. Il giudice d’appello aveva, del resto, implicitamente ritenuto ammissibile il gravame, esaminando le censure.

Il secondo motivo è stato accolto. La Corte ha affermato che l’obbligazione solidale genera rapporti giuridici distinti, ancorché connessi, e che il creditore può ripetere da ciascun condebitore l’intero credito. È dunque sempre possibile la scissione del rapporto processuale, che può svolgersi anche nei confronti di uno solo dei coobbligati. La sentenza di condanna verso tutti i debitori solidali, pur formalmente unica, consta di tante distinte pronunce quanti sono i coobbligati.

Ne consegue che la mancata impugnazione di un coobbligato comporta il passaggio in giudicato della pronuncia esclusivamente nei suoi confronti, restando insensibile all’eventuale riforma delle decisioni inerenti agli altri. Il giudice di secondo grado, in assenza di impugnazione del Comune, poteva modificare la statuizione solo con riguardo alla posizione della società, essendogli precluso ogni altro provvedimento verso l’obbligato solidale non impugnante. La sentenza è stata quindi cassata senza rinvio, in parte qua, per intervenuto giudicato.

Il terzo e il quarto motivo sono stati dichiarati inammissibili, in quanto veicolavano censure di fatto sottratte al sindacato di legittimità. La Corte ha ricordato che il controllo ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. è circoscritto alla verifica del contenuto minimo costituzionale della motivazione e che la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può fondarsi su un’erronea valutazione del materiale istruttorio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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