Revocatoria ordinaria: l’eventus damni include l’alterazione qualitativa della garanzia (Cass. civ. Sez. 3 n. 4666 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’azione revocatoria ordinaria, l’eventus damni sussiste non soltanto quando l’atto dispositivo esaurisca la garanzia patrimoniale del debitore, ma anche quando ne alteri la composizione, sotto il profilo qualitativo o quantitativo, rendendo più incerto o difficoltoso l’esercizio dell’azione esecutiva da parte del creditore. In tale ipotesi, spetta al creditore dimostrare l’avvenuta modificazione peggiorativa della garanzia patrimoniale, mentre incombe sul debitore l’onere di provare che il proprio patrimonio residuo sia sufficiente a soddisfare integralmente le ragioni creditorie. L’erronea qualificazione del vizio da parte del ricorrente non preclude al giudice di legittimità la corretta sussunzione del motivo nella corrispondente fattispecie, potendo il motivo essere riqualificato e dichiarato inammissibile.
Il Fatto
Una creditrice, dopo aver promosso due procedure esecutive mobiliari rimaste infruttuose, conveniva in giudizio il debitore e la moglie, chiedendo dichiararsi l’inefficacia, ai sensi dell’art. 2901 c.c., dell’atto di divisione immobiliare con cui era stata sciolta la comunione su un compendio rurale. L’atto aveva assegnato alla moglie l’appartamento al piano terra e i terreni, mentre al debitore era stato attribuito l’appartamento al primo piano, già gravato da ipoteca iscritta in favore di un terzo. Il Tribunale accoglieva la domanda e la Corte d’Appello confermava la decisione, ritenendo sussistenti i presupposti della revocatoria.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione esamina prioritariamente il terzo motivo, di natura logicamente antecedente, con cui i ricorrenti deducevano l’inesistenza della pronuncia per la mancata motivazione sull’accertamento del danno. Il motivo è riqualificato d’ufficio: pur essendo formalmente riferito all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., le doglianze integrano un error in iudicando. L’omessa pronuncia che dà luogo a inesistenza è configurabile solo quando manchi qualsiasi statuizione su un capo di domanda, evenienza non ricorrente nel caso di specie, essendo la motivazione congrua e rispettosa del c.d. minimo costituzionale.
Il primo motivo è dichiarato inammissibile. La Corte richiama il principio consolidato per cui l’eventus damni non richiede l’integrale depauperamento del patrimonio del debitore: è sufficiente che l’atto dispositivo ne alteri la composizione, anche solo qualitativamente, rendendo più difficoltosa l’aggressione esecutiva. L’onere probatorio si articola in modo speculare: il creditore deve dimostrare la modificazione peggiorativa della garanzia, mentre il debitore ha l’onere di provare che il patrimonio residuo è idoneo a soddisfare integralmente il credito. Nella fattispecie, il debitore era rimasto titolare del solo bene gravato da ipoteca a garanzia di un credito altrui, di valore inferiore al credito azionato.
Quanto alla censura relativa alla restrizione dell’ipoteca sulla quota assegnata, la Corte osserva che la garanzia era preesistente all’atto di divisione e riferita a un diverso creditore. Il bene attribuito al debitore era pertanto già incapiente rispetto alle ragioni della creditrice, che restava di fatto priva di una garanzia utile. La circostanza che l’ipoteca si sia trasferita sulla quota in proprietà esclusiva non elimina il pregiudizio, atteso che il valore del cespite era inferiore all’ammontare del credito.
Il secondo motivo è parimenti inammissibile per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., risolvendosi in un “non motivo”: i ricorrenti si erano limitati a ritrascrivere passaggi della sentenza impugnata senza confrontarsi con la ratio decidendi, omettendo di contestare specificamente le argomentazioni del giudice d’appello. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese.
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Nota della Redazione
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