Usucapione tra comproprietari e possesso esclusivo uti dominus (Cass. civ. Sez. II n. 21135 del 29.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il comproprietario che agisca per l’usucapione di un bene in comunione non è tenuto a compiere atti di interversio possessionis ai sensi dell’art. 1164 c.c., dovendo il mutamento del titolo estrinsecarsi in un comportamento durevole, idoneo a evidenziare un possesso esclusivo ed animo domini incompatibile con il permanere del compossesso altrui. Al fine di distinguere il possesso dalla detenzione per mera tolleranza, rileva che l’attività svolta sul bene abbia avuto durata non transitoria e sia stata di non modesta entità, con efficacia presuntiva di esclusione della tolleranza. L’esistenza di vincoli di stretta parentela può indurre il giudice di merito a superare tale presunzione, ma la relativa valutazione appartiene all’apprezzamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità. La Corte di cassazione non può riesaminare le risultanze istruttorie per sostituire al convincimento del giudice di merito una lettura alternativa delle prove.
Il Fatto
Un soggetto conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Catanzaro altri comproprietari di un immobile, chiedendo l’accertamento dell’usucapione del cespite, l’imputazione per collazione all’asse ereditario delle somme percepite in vita dal de cuius e la divisione del patrimonio relitto.
I convenuti si opponevano alle domande di usucapione e collazione, non contestando quella di divisione. Il Tribunale accoglieva con sentenza parziale la domanda di usucapione e, con successiva sentenza definitiva, disponeva lo scioglimento della comunione ereditaria con assegnazione dei lotti mediante sorteggio. La Corte di Appello di Catanzaro rigettava il gravame degli originari convenuti, confermando le due pronunce. Costoro proponevano quindi ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo i ricorrenti censuravano la violazione degli artt. 1140, 1144 e 1158 c.c. e degli artt. 115 e 132 c.p.c., contestando la valutazione delle prove documentali e testimoniali e l’apparenza della motivazione. La Corte ritiene la censura infondata.
La Corte d’appello aveva desunto il possesso ultraventennale dalle deposizioni testimoniali, che avevano confermato come il controricorrente possedesse l’immobile dal 1984, vi abitasse con la moglie e vi avesse eseguito lavori uti dominus. Da qui l’esclusione della detenzione per mera tolleranza e il riconoscimento di un possesso esclusivo utile ad usucapionem.
La statuizione è coerente con l’insegnamento della Corte: per distinguere possesso e detenzione per tolleranza assume rilievo la durata non transitoria e la non modesta entità dell’attività sul bene, con valore presuntivo di esclusione della tolleranza, salvo che il rapporto di fatto si fondi su vincoli particolari tra le parti, come quelli societari (Cass. Sez. II n. 17880 del 03.07.2019; Cass. Sez. II n. 9661 del 27.04.2006).
Quanto al possesso esclusivo del comproprietario, la Corte ribadisce che non occorrono atti di interversio possessionis ex art. 1164 c.c., essendo necessario un comportamento durevole incompatibile con il compossesso altrui, non bastando atti di mera gestione o familiarmente tollerati (Cass. Sez. II n. 9100 del 12.04.2018; Cass. Sez. II n. 9359 del 08.04.2021). La valutazione sui vincoli di parentela resta riservata al giudice di merito e non è censurabile in legittimità.
Le censure, in definitiva, oppongono alla ricostruzione del giudice di merito una lettura alternativa del compendio istruttorio, inammissibile in cassazione, dove il motivo non può risolversi in istanza di revisione del fatto (Cass. Sez. Un. n. 24148 del 25.10.2013). La motivazione non è apparente né illogica e integra il minimo costituzionale (Cass. Sez. Un. n. 8053 del 07.04.2014; Cass. Sez. Un. n. 2767 del 30.01.2023).
Con il secondo motivo i ricorrenti lamentavano la nullità della C.T.U. e l’erronea divisione del compendio senza considerare il cespite oggetto di usucapione, non essendo passata in giudicato la sentenza parziale per effetto della riserva di appello. La Corte giudica la censura infondata: la riserva di impugnazione non paralizza lo svolgimento della causa di divisione, sicché il Tribunale ha legittimamente deciso lo scioglimento della comunione tenendo conto della propria decisione parziale. Attribuire alla riserva l’effetto di bloccare il giudizio condurrebbe a un cortocircuito logico, equiparandola all’accoglimento del gravame. Il ricorso è rigettato con condanna alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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