Immissioni: interesse ad impugnare la legittimazione se la domanda è rigettata (Cass. civ. Sez. II n. 21134 del 29.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il difetto di interesse ad impugnare un capo della sentenza di appello che abbia escluso la legittimazione attiva degli originari attori è ravvisabile quando la decisione impugnata abbia, nel merito, escluso in radice la sussistenza dell’illecito e del correlato danno. In tal caso, anche qualora la legittimazione sussistesse, la domanda risarcitoria non avrebbe potuto trovare accoglimento, sicché manca l’utilità pratica dell’eventuale accoglimento dell’impugnazione. L’interesse ad agire e ad impugnare richiede che la parte prospetti l’esigenza di ottenere un risultato utile e giuridicamente apprezzabile, non conseguibile senza l’intervento del giudice. Il processo non può essere utilizzato per la soluzione accademica di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche.

Il Fatto

Il proprietario di un immobile e due soggetti che occupavano l’appartamento a titolo di comodato convenivano in giudizio la società titolare di un esercizio commerciale, chiedendone la condanna a eliminare le immissioni rumorose provenienti dagli impianti frigoriferi e a risarcire il danno alla salute.

Il Tribunale accoglieva la domanda del solo proprietario, dichiarando il difetto di legittimazione attiva degli altri due attori, in quanto meri comodatari. La Corte di Appello di Napoli, in accoglimento del gravame principale della società, rigettava invece la domanda, escludendo che fosse provato il superamento della soglia di tollerabilità del rumore, e respingeva l’impugnazione incidentale degli originari attori. Questi ultimi proponevano ricorso per cassazione con cinque motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i primi due motivi, con i quali i ricorrenti censuravano, rispettivamente, la violazione degli artt. 844 e 1585 cod. civ. e dell’art. 32 Cost. per l’esclusione della legittimazione dei comodatari, e l’omesso esame di un fatto decisivo per avere la Corte distrettuale trascurato che costoro abitavano di fatto l’immobile. Entrambe le censure sono dichiarate inammissibili per difetto di interesse all’impugnazione.

Il passaggio decisivo della sentenza di appello — riportato integralmente — esclude che, all’esito delle misurazioni compiute in sede di consulenza tecnica, l’incremento di rumore provocato dai macchinari superasse la differenza di tre decibel prevista dal d.P.C.M. 14 novembre 1997, che richiama la legge 26 ottobre 1995, n. 447. La Corte territoriale ha quindi ritenuto il disturbo acustico non superiore alla soglia di tollerabilità.

Tale ratio decidendi, non attinta dai motivi, esclude in radice la sussistenza dell’illecito e del danno risarcibile, tanto in capo al proprietario quanto in capo ai comodatari. Ne deriva che questi ultimi non hanno alcun interesse attuale e concreto a impugnare il capo che ha negato la loro legittimazione: anche riconoscendola, la domanda risarcitoria non avrebbe potuto trovare accoglimento.

La Corte dà continuità al principio secondo cui l’interesse ad agire richiede non solo l’accertamento di una situazione giuridica, ma anche la prospettazione di un risultato utile e giuridicamente apprezzabile. Richiama in proposito Cass. Sez. III n. 28405 del 2008, Cass. Sez. III n. 15355 del 2010, Cass. Sez. VI-L n. 2051 del 2011, Cass. Sez. L n. 6749 del 2012 e Cass. Sez. L n. 27151 del 2009, escludendo che il processo possa servire alla soluzione accademica di questioni in vista di situazioni future o ipotetiche.

Le successive doglianze — vizio di apparenza della motivazione e violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. — cadono per la stessa ragione: una volta escluso il superamento della soglia di tollerabilità, non v’è spazio per configurare alcun danno né alcun diritto al risarcimento. Anche la censura sulla regolamentazione delle spese del doppio grado è dichiarata inammissibile, essendo coerente con il criterio della soccombenza e con il principio per cui, in caso di riforma della sentenza di primo grado, si tiene conto dell’esito complessivo del giudizio (Cass. Sez. III n. 9064 del 2018). Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *