Usucapione del comproprietario e attenuazione dell’onere probatorio nella rivendica (Cass. civ. Sez. II n. 7091 del 15.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Essendo l’usucapione un titolo d’acquisto a carattere originario, la sua invocazione in termini di domanda o di eccezione da parte del convenuto con l’azione di rivendicazione non suppone, di per sé, alcun riconoscimento idoneo ad attenuare il rigore dell’onere probatorio a carico del rivendicante. Il rigore resta tuttavia attenuato quando il convenuto, nell’opporre l’usucapione, abbia riconosciuto, anche solo implicitamente, o non abbia specificamente contestato l’appartenenza del bene al rivendicante o a uno dei suoi danti causa all’epoca in cui assume di avere iniziato a possedere. In tema di comunione, il comproprietario che sia nel possesso del bene comune può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri senza necessità di interversione del titolo, ma deve estendere il possesso in termini di esclusività, godendo del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare in modo univoco la volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus.

Il Fatto

Il Tribunale di Trapani, accogliendo le domande di rivendicazione e di rispetto delle distanze legali proposte dall’attore, ha condannato la convenuta, proprietaria di un immobile al piano terreno, alla demolizione dell’opera realizzata in ampliamento mediante occupazione del cortile di cui le parti erano comproprietarie. Il primo giudice ha respinto la domanda riconvenzionale della convenuta di acquisto per usucapione ventennale del cortile, ritenendo che il primo atto di esercizio della proprietà esclusiva risalisse al 1992 e che il termine non fosse maturato alla data di instaurazione del giudizio.

La Corte d’appello di Palermo ha respinto l’appello della convenuta. Quest’ultima ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, illustrati da memoria. L’intimato non ha partecipato al giudizio di legittimità.

La Motivazione della Corte

Sul primo motivo, la Corte ribadisce l’orientamento secondo cui l’invocazione dell’usucapione da parte del convenuto convenuto in rivendica non attenua di per sé il rigore probatorio a carico dell’attore, salvo che il convenuto abbia riconosciuto o non abbia contestato l’appartenenza del bene al rivendicante o a un suo dante causa all’epoca dell’inizio del preteso possesso. Qui la Corte d’appello ha correttamente applicato tale principio, poiché il rigore è risultato attenuato dalla mancata contestazione dell’originaria appartenenza del cortile a un comune dante causa, che nel testamento pubblico del 1950 aveva disposto la comproprietà tra i coeredi.

La Corte conferma poi il principio in tema di comunione: il comproprietario nel possesso del bene comune può usucapire la quota degli altri solo se il suo godimento sia inconciliabile con quello altrui e manifesti in modo univoco la volontà di possedere uti dominus. La realizzazione di un vano nel cortile comune tra il 1950 e il 1966 non integra tale possesso esclusivo, perché non ha precluso l’uso della parte residua da parte degli altri comproprietari. Si tratta di accertamento di fatto, non censurabile in cassazione.

Il secondo motivo è inammissibile: l’usucapione decennale è questione nuova, presupponente indagini in fatto, non proponibile per la prima volta in cassazione. Il terzo motivo è parimenti inammissibile, poiché il ricorrente non può rimettere in discussione l’apprezzamento di fatto compiuto dal giudice di merito, sottratto al sindacato di legittimità. Il quarto motivo è inammissibile, avendo la Corte territoriale accertato in fatto la duplice funzione del terrazzino, determinata dalla destinazione del padre di famiglia. Il quinto motivo è infondato, avendo la Corte d’appello implicitamente respinto la domanda di accertamento della compatibilità ex art. 1102 cod. civ. Il ricorso è rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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