Usucapione, omessa pronuncia sul rapporto con il diverso convenuto (Cass. civ. Sez. II n. 3371 del 10.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice di appello che, investito di una domanda riconvenzionale di usucapione proposta nei confronti di più convenuti, fondi il rigetto sull’esistenza di un rapporto di tolleranza riferibile soltanto a uno di essi, omette di pronunciarsi sulla domanda rivolta nei confronti degli altri e incorre nel vizio di violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.. Il rapporto processuale si atteggia in modo distinto per ciascun convenuto, sicché il giudice del rinvio deve riesaminare il merito in relazione al solo rapporto non deciso, valutando anche la condotta processuale della società che abbia riconosciuto l’altrui pretesa. La doppia conforme preclude la deduzione del vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. solo quando entrambe le decisioni poggino sulla medesima ratio decidendi. È invece infondata la denuncia di violazione dell’art. 101 cod. proc. civ. quando la questione posta a base della decisione rientri nel thema decidendum.

Il Fatto

Una società propone domanda di regolamento del confine tra fondi. Il convenuto resiste e, in via riconvenzionale, chiede l’accertamento dell’usucapione di un complesso immobiliare catastalmente intestato in parte all’attrice e in parte a una seconda società, la quale non si oppone e anzi chiede l’accoglimento della pretesa. Un’ulteriore convenuta eccepisce il difetto di legittimazione passiva.

Il Tribunale rigetta la riconvenzionale per difetto di prova dei requisiti dell’usucapione e accoglie la domanda principale. La Corte d’Appello conferma, ravvisando nella relazione con il bene una mera detenzione fondata sulla tolleranza legata ai rapporti societari e familiari. Il soccombente ricorre per cassazione affidandosi a tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto una questione preliminare di composizione del collegio. Richiamando la sentenza delle Sezioni Unite n. 9611 del 2024, esclude ogni incompatibilità del presidente di sezione o del consigliere delegato che abbia formulato la proposta di definizione anticipata a far parte del collegio che definisce il giudizio, poiché la proposta non ha funzione decisoria né la decisione camerale conseguente alla richiesta del ricorrente costituisce fase autonoma di riesame.

Sul primo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per mancata pronuncia sulla domanda di usucapione dei beni della seconda società. La censura è accolta. La Corte rileva che la domanda riconvenzionale era duplice: rivolta, per una parte, verso la società attrice e, per altra parte, verso il diverso soggetto. La Corte d’Appello ha escluso il possesso valorizzando i legami parentali e societari riferibili solo al primo rapporto, omettendo di considerare la diversa posizione della seconda società, la quale non solo non si era opposta all’accoglimento, ma aveva affermato l’intervenuta usucapione ed era essa stessa appellante in senso favorevole al ricorrente. La motivazione, dunque, poggia su una ragione riferibile a un solo rapporto e nulla dice sull’altro, integrando il vizio di omessa pronuncia.

Con il secondo motivo si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. La Corte lo dichiara inammissibile quanto al rapporto con la società attrice, perché ricorre una ipotesi di doppia conforme: entrambe le decisioni hanno escluso il possesso uti dominus richiesto dall’art. 1158 cod. civ., sicché opera la preclusione dell’art. 348-ter cod. proc. civ. Quanto al distinto rapporto, la censura è assorbita dall’accoglimento del primo motivo.

Il terzo motivo lamenta la violazione dell’art. 101 cod. proc. civ. per avere la Corte territoriale deciso su rapporti familiari e societari mai discussi. La censura è infondata: i presupposti dell’usucapione rientravano a pieno titolo nel thema decidendum, e la ricostruzione del rapporto con il bene in termini di detenzione non introduce una questione estranea al contraddittorio. Anche qui, per il diverso rapporto, la censura resta assorbita.

La sentenza è pertanto cassata in relazione alla censura accolta e la causa rinviata alla Corte d’Appello in differente composizione, perché riesamini il merito limitatamente al rapporto processuale rimasto non deciso, anche alla luce della condotta processuale della società intimata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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