La notifica inesistente al domicilio eletto rende inammissibile l’appello tardivo (Cass. civ. Sez. 2 n. 13701 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inesistente la notificazione dell’atto di citazione in appello che non sia stata in concreto eseguita, perché il destinatario risulti sconosciuto all’indirizzo del domicilio eletto; la totale assenza dell’atto non consente di configurare una mera nullità sanabile. Il trasferimento di studio del procuratore domiciliatario, quando il domicilio sia stato eletto molti anni prima, è evento facilmente verificabile con un minimo onere di diligenza del notificante, mediante consultazione dell’albo professionale, e non integra un errore scusabile. L’inesistenza della notificazione esclude ogni efficacia sanante della successiva costituzione della parte nel giudizio di appello, intervenuta quando la sentenza di primo grado è già passata in giudicato.
Il Fatto
Il ricorrente aveva adito il Tribunale di Paola nei confronti dei controricorrenti, chiedendo la demolizione di un muro di fabbrica e il risarcimento dei danni. Il giudice di primo grado aveva respinto la domanda e la Corte d’Appello di Catanzaro aveva dichiarato inammissibile l’appello per violazione del termine breve per impugnare. La notifica dell’atto di citazione in appello, tentata il 12.01.2020 presso lo studio del difensore domiciliatario, non era andata a buon fine per il trasferimento dello stesso; una seconda notifica, eseguita il 24.01.2020, era successiva alla scadenza del termine, avvenuta il 13.01.2020.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha escluso la scusabilità dell’errore del notificante. Il trasferimento di studio del difensore domiciliatario era stato comunicato al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati fin dal 15.12.2015, sicché la corretta ubicazione era facilmente riscontrabile. La Suprema Corte ha precisato che la notificazione solo tentata, in quanto non eseguita in concreto, deve qualificarsi inesistente e non nulla, rendendo non applicabile la disciplina della sanatoria. Ha inoltre richiamato l’orientamento per cui l’omessa notificazione iniziale può essere valorizzata solo se non imputabile al notificante, circostanza non ricorrente nel caso di specie.
Quanto alla dedotta violazione delle norme sulle distanze legali, la Corte l’ha ritenuta assorbita dal rigetto del primo motivo. Il ricorso è stato pertanto integralmente respinto, con condanna del ricorrente alle spese e al pagamento di una somma ex art. 96 c.p.c., oltre all’ulteriore importo in favore della Cassa delle Ammende, trattandosi di decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c.
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Nota della Redazione
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