Improcedibile il ricorso se manca la copia notificata della sentenza impugnata (Cass. civ. Sez. II n. 3372 del 10.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio di cassazione, la previsione dell’onere di deposito, a pena di improcedibilità, della copia della decisione impugnata con la relata di notificazione, ove questa sia avvenuta, non ammette equipollenti. Se il ricorrente allega, espressamente o implicitamente, che la sentenza gli è stata notificata ma produce solo una copia autentica priva di relata, il ricorso è improcedibile. La sanzione può essere evitata solo con la produzione separata di una copia con relata, nel rispetto dell’art. 372, secondo comma, cod. proc. civ., entro il termine dell’art. 369, primo comma, cod. proc. civ. Non rilevano l’eventuale non contestazione del controricorrente, il deposito da parte sua di una copia con relata, la presenza della copia notificata nel fascicolo d’ufficio né la mera istanza di acquisizione del fascicolo di merito.

Il Fatto

Una società concessionaria della gestione di un tratto autostradale convenne in giudizio un privato, lamentando l’occupazione abusiva di parte dell’area di rispetto e la realizzazione di setti murari in calcestruzzo. Chiese la condanna alla demolizione, al rilascio dell’area e al risarcimento del danno. Il Tribunale accolse la domanda, ordinando l’eliminazione delle opere e il rilascio.

La Corte d’Appello riformò parzialmente la decisione, escludendo la condanna alla demolizione per difetto di prova che il convenuto fosse l’autore materiale delle opere. La società succeduta all’attrice originaria propose ricorso per cassazione con due motivi; il controricorrente resistette. La parte ricorrente chiese la decisione del ricorso a seguito della proposta di definizione anticipata.

La Motivazione della Corte

Il collegio esamina in via pregiudiziale l’improcedibilità del ricorso. Il ricorrente afferma che la sentenza impugnata gli è stata notificata il 2 novembre 2023, ma non produce la copia del provvedimento munita di relata, rinvenendosi in atti solo la copia autentica. Poiché il ricorso è stato notificato il 2 gennaio 2024, il termine breve di sessanta giorni dell’art. 325 cod. proc. civ. risulta superato, dovendosi computare il termine dalla pubblicazione della sentenza, avvenuta il 3 ottobre 2023.

La Corte ribadisce il principio delle Sezioni Unite n. 9005 del 2009: l’onere di deposito della copia notificata è funzionale al riscontro, a tutela dell’esigenza pubblicistica del rispetto del giudicato formale, della tempestività dell’impugnazione. Nell’ipotesi di allegazione della notifica con produzione della sola copia autentica, il ricorso è improcedibile.

Non è invocabile il diverso indirizzo delle Sezioni Unite n. 10648 del 2017, che esclude l’improcedibilità quando la relata sia nella disponibilità del giudice perché prodotta dal controricorrente o acquisita con la trasmissione del fascicolo d’ufficio. Nel caso di specie, l’istanza di visibilità depositata in appello non rientra tra gli atti del fascicolo d’ufficio, ma al più tra quelli di parte, e la copia notificata della sentenza di merito non è contenuta, salvo casi eccezionali, nel fascicolo d’ufficio.

Il temperamento introdotto dalle Sezioni Unite n. 22438 del 2018 e n. 8312 del 2019, in materia di notifiche telematiche e mancata attestazione di conformità, non si applica: non è stata depositata neppure la copia dell’eventuale notificazione telematica. La Corte conferma quindi che l’art. 369 cod. proc. civ. non distingue tra deposito della sentenza e deposito della relata, e che la sanzione consegue alla mancanza di uno solo dei documenti.

L’accertata improcedibilità impedisce l’esame dei motivi. Le spese seguono la soccombenza. Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ., si applicano il terzo e il quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., con condanna del ricorrente al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore del controricorrente e di un’ulteriore somma in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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