Usura sopravvenuta nei rapporti di conto corrente: la modifica del tasso ex art. 118 TUB non configura usura sopravvenuta
Corte di Cassazione, Sezione I Civile, ordinanza n. 32706/2025, cam. cons. 1 ottobre 2025, dep. 15 dicembre 2025, R.G. 10533/2023 — Pres. Scoditti, Rel. Di Marzio.
I fatti
Un correntista conveniva la propria banca chiedendo la condanna al pagamento di € 8.950,22, a titolo di rideterminazione del saldo di un rapporto di conto corrente affidato, sul quale la banca avrebbe applicato interessi usurari. Il Tribunale di Reggio Emilia e, in appello, la Corte d’appello di Bologna rigettavano la domanda.
Il ricorso
Il correntista ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi, sostenendo che la Corte d’appello avesse errato nel valutare l’usurarietà degli interessi con esclusivo riferimento al momento della pattuizione originaria del rapporto, senza considerare che nell’apertura di credito in conto corrente la prestazione della banca ha carattere continuativo, che il tasso degli interessi passivi era stato più volte modificato nel corso del rapporto, e che la censura riguardava non il superamento del tasso soglia nominale, bensì un’usurarietà “per dazione”, derivante dall’applicazione complessiva delle clausole contrattuali.
La decisione
La Cassazione dichiara il ricorso inammissibile, in accoglimento della proposta di definizione accelerata. Richiama il proprio precedente (Cass. 3 luglio 2024, n. 18227): l’esercizio dello ius variandi da parte della banca, ai sensi dell’art. 118 T.U.B. — comunicato al cliente e non seguito da recesso nel termine previsto — configura un negozio concluso per comportamento concludente, che modifica l’assetto contrattuale preesistente. In presenza di una simile modifica regolarmente intervenuta, il superamento del tasso soglia non può quindi qualificarsi come “usura sopravvenuta”, derivando esso da una nuova volontà negoziale, sia pure tipizzata dalla legge. Nel caso di specie, il ricorrente non aveva fornito alcuna indicazione puntuale su come e quando il TEG avrebbe superato la soglia, rendendo la censura generica e non verificabile.
Nei rapporti di apertura di credito in conto corrente, l’esercizio dello ius variandi da parte della banca ai sensi dell’art. 118 T.U.B., se regolarmente comunicato e non seguito da recesso del cliente, configura un nuovo assetto negoziale per comportamento concludente; il conseguente superamento del tasso soglia non integra usura sopravvenuta, salvo che il ricorrente indichi puntualmente quando e come il TEG abbia superato la soglia.
L’esito
Ricorso dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e al pagamento di ulteriori somme ai sensi dell’art. 96, commi terzo e quarto, c.p.c. (rispettivamente 2.000 euro alla controparte e 2.500 euro alla Cassa delle Ammende).
Perché questa decisione conta, in pratica
Offre un criterio operativo rilevante nel contenzioso bancario sull’usura sopravvenuta nei conti correnti affidati: non basta lamentare in astratto il superamento del tasso soglia nel corso del rapporto, occorre allegare con precisione la dinamica temporale — quando e come il TEG lo abbia effettivamente superato — soprattutto quando la banca abbia esercitato regolarmente lo ius variandi.