Utili accantonati in s.r.l. e contributi del socio lavoratore (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 25379 del 16.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il socio che partecipa con carattere di abitualità e prevalenza al lavoro aziendale di una società a responsabilità limitata, ed è perciò iscritto alla gestione commercianti, deve versare il contributo annuo commisurato alla parte di reddito d’impresa dichiarato dalla società ai fini fiscali e a lui attribuita in ragione della quota di partecipazione societaria, purché tale reddito sia dal lavoratore dichiarato ai fini IRPEF. Gli utili accantonati a riserva non concorrono alla base imponibile contributiva quando difettino la percezione e l’opzione per l’imputazione “per trasparenza”. È la legge stessa a instaurare un nesso inscindibile tra disciplina previdenziale e disciplina tributaria, commisurando l’obbligo ai redditi imputati alla persona fisica. Grava sull’ente creditore l’onere di provare l’imputazione del reddito al lavoratore.

Il Fatto

Una socia unica e amministratrice di una società a responsabilità limitata, iscritta alla gestione commercianti in virtù della partecipazione abituale e prevalente al lavoro aziendale, riceveva dall’INPS un avviso di addebito per i contributi pretesi sugli utili prodotti dalla società. Il Tribunale aveva accolto la pretesa dell’Istituto; la Corte d’appello ha riformato la decisione, escludendo dalla base imponibile gli utili non percepiti dalla socia e accantonati in bilancio.

L’INPS ricorre per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 3-bis del d.l. n. 384 del 1992 e dell’art. 81 del d.P.R. n. 917 del 1986: poiché i redditi della società sarebbero redditi d’impresa, andrebbe assoggettato a contribuzione il reddito astrattamente conseguibile, non quello realmente percepito, essendo ininfluente che l’accantonamento dipenda dalla volontà della stessa obbligata.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce l’evoluzione della base imponibile della gestione speciale. L’art. 1 della legge n. 233 del 1990 commisurava il contributo al dodici per cento del reddito annuo d’impresa dichiarato ai fini Irpef. L’art. 3-bis, comma 1, del d.l. n. 384 del 1992, nel testo della legge di conversione n. 438 del 1992, ha invece rapportato il contributo alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF per l’anno cui i contributi si riferiscono. Ne deriva l’ampliamento della base imponibile e, specularmente, di quella pensionabile, in armonia con l’art. 38, secondo comma, Cost.

Il riferimento alla totalità dei redditi d’impresa impone di computare i redditi percepiti in qualità di socio accomandante di una società in accomandita semplice, perché l’art. 6, comma 3, del d.P.R. n. 917 del 1986 qualifica come redditi d’impresa quelli delle società di persone, imputati al socio indipendentemente dalla percezione. Diversamente, il mero apporto di capitale a una società di capitali, avulso dallo svolgimento di attività lavorativa, esula dai redditi d’impresa considerati dal legislatore.

La vicenda controversa non è però di mero apporto: la controricorrente svolge attività lavorativa nella società e da ciò scaturisce l’obbligo assicurativo. Le Sezioni Unite n. 3240 del 2010 hanno chiarito che il socio tenuto all’iscrizione versa il contributo sulla parte di reddito d’impresa dichiarato dalla s.r.l. ai fini fiscali e a lui attribuita in ragione della quota. Occorre allora stabilire a quali condizioni quel reddito si consideri attribuito al socio.

Condizione imprescindibile è che il reddito sia dichiarato ai fini IRPEF: la dichiarazione postula la percezione degli utili, salvo che la società opti per l’imputazione “per trasparenza” ai sensi degli artt. 115 e 116 del d.P.R. n. 917 del 1986. Solo con la percezione o con l’opzione il reddito è imputato al socio e può essere denunciato. In difetto, il reddito resta della società, dichiarato ai fini IRES, e non è un reddito dell’obbligato.

Il dato letterale ha valenza ermeneutica primaria in ragione della riserva di legge dell’art. 23 Cost.: la dizione “denunciati” non può tramutarsi in un richiamo ai redditi in astratto conseguibili, pena una interpretatio abrogans. La lettura è corroborata dall’esigenza di armonizzazione tra disciplina fiscale e previdenziale, già rilevata dalla Corte costituzionale n. 354 del 2001. Né l’accantonamento degli utili sottende di per sé un intento fraudolento: esso risponde a valutazioni imprenditoriali non necessariamente influenzate dal ruolo apicale dell’obbligato.

Il ricorso è respinto e le spese sono compensate per la novità e la complessità delle questioni. La Corte dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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