Utili non distribuiti di s.r.l. esclusi dalla base contributiva della gestione artigiani (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 25380 del 16.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il socio che partecipi con carattere di abitualità e prevalenza al lavoro aziendale di una società a responsabilità limitata ed sia perciò tenuto all’iscrizione alla gestione artigiani e commercianti deve versare il contributo annuo commisurato alla parte di reddito d’impresa dichiarato dalla società ai fini fiscali, attribuita al lavoratore in ragione della sua quota di partecipazione e dal medesimo dichiarata ai fini IRPEF. Gli utili accantonati a riserva, in difetto di percezione o di opzione per l’imputazione per trasparenza, restano estranei alla base imponibile contributiva. L’art. 3-bis del d.l. n. 384 del 1992 àncora l’obbligo ai redditi denunciati dall’obbligato ai fini IRPEF e non ai redditi in astratto conseguibili. Grava sull’ente creditore l’onere di provare l’imputazione del reddito al lavoratore.

Il Fatto

Una socia lavoratrice di una società a responsabilità limitata, iscritta alla gestione artigiani per la partecipazione abituale e prevalente al lavoro aziendale, riceveva dall’INPS un avviso di addebito per contributi calcolati anche sugli utili accantonati a riserva e non distribuiti.

Il Tribunale e poi la Corte d’appello respingevano la pretesa dell’Istituto, dichiarando non dovute le somme. L’INPS ricorreva per cassazione deducendo un unico motivo, mentre la lavoratrice resisteva con controricorso e memoria.

La Motivazione della Corte

La questione devoluta concerne l’obbligo di computare nella base imponibile contributiva gli utili prodotti dalla società in cui si esplica l’attività lavorativa, quando la società abbia deliberato di accantonarli e non abbia optato per l’imputazione per trasparenza.

La Corte ricostruisce l’evoluzione normativa: la legge n. 233 del 1990 commisurava il contributo al reddito d’impresa dichiarato ai fini Irpef; l’art. 3-bis del d.l. n. 384 del 1992 ha rapportato il contributo alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF. Il richiamo alla dichiarazione IRPEF assurge a criterio selettivo oggettivo, non surrogabile da un dato virtuale.

Per le società di persone l’imputazione per trasparenza realizza l’immedesimazione tra società e socio. Diversamente, per le società di capitali il reddito dichiarato ai fini IRES è reddito della società e non dell’obbligato: solo con la percezione degli utili o con l’opzione per la trasparenza il reddito è imputato al socio.

Il dato letterale è corroborato dall’esigenza sistematica di armonizzazione tra disciplina fiscale e previdenziale e dalla riserva di legge ex art. 23 Cost.: la dizione “denunciati” non può convertirsi nel richiamo ai redditi conseguibili in astratto.

Né rilevano la finalità antielusiva o i riflessi sulle prestazioni future: la mancata distribuzione non sottende di per sé intento fraudolento. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese per la novità delle questioni e con condanna al contributo unificato ex art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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