Utili extracontabili e presunzione distributiva nei gradi societari (Cass. civ. Sez. V n. 1969 del 28.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La presunzione di distribuzione degli utili extrabilancio tra i soci di una società di capitali a ristretta base partecipativa non è neutralizzata dallo schermo della personalità giuridica e si estende a tutti i gradi di organizzazione societaria per i quali si riscontri la ristrettezza della compagine. La presunzione resta unica: la sua efficacia plurima non integra una doppia presunzione vietata. L’estensione trova fondamento nel divieto di abuso del diritto, nei principi costituzionali di capacità contributiva e di eguaglianza e nella Raccomandazione UE 2012/772. L’assimilazione della s.r.l. a ristretta base partecipativa alle società di persone è giustificata dal diritto societario comune. Sul socio grava l’onere della prova contraria.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava al contribuente un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2006, recuperando maggiori imposte dirette su utili extrabilancio che si assumevano percepiti in qualità di socio di una s.r.l. a ristretta base partecipativa. Quest’ultima era a sua volta socia di una seconda società, una “cartiera”, cui gli utili si riferivano.
La CTP accoglieva il ricorso del contribuente e la CTR del Veneto respingeva l’appello dell’ufficio, ravvisando una doppia presunzione non ammessa. L’Agenzia proponeva ricorso per cassazione con unico motivo; il contribuente restava intimato.
La Motivazione della Corte
L’unico motivo denuncia violazione degli artt. 2727 cod. civ., 3 e 53 Cost., per avere la CTR ritenuto illegittimo l’uso di una doppia presunzione, pretendendo dall’erario la dimostrazione delle modalità di trasmissione dell’utile da una società all’altra.
La Corte ritiene tale ratio decidendi non in linea con il proprio costante orientamento, già espresso sulla medesima vicenda in relazione a differenti soggetti. Il principio è che la presunzione di riparto degli utili extrabilancio tra i soci di una società a ristretta base partecipativa non è neutralizzata dallo schermo della personalità giuridica, ma estende la sua efficacia a tutti i gradi di organizzazione societaria per i quali si riscontri la ristrettezza della compagine. Opera il divieto di abuso del diritto, fondato sui principi costituzionali di capacità contributiva e di eguaglianza e sulla tendenza all’oggettivazione del diritto commerciale, con attribuzione di rilevanza all’impresa a prescindere dalla forma giuridica del titolare.
L’interpretazione è adottata anche in ossequio alla Raccomandazione UE 2012/772, che richiede l’intervento degli Stati dinanzi a costruzioni di puro artificio poste in essere per eludere l’imposizione.
Il Collegio precisa che, secondo il diritto societario comune, ove la partecipazione sia detenuta da una società di capitali la distribuzione va provata mediante la contabilizzazione nel bilancio, ma la ristretta base partecipativa della s.r.l. consente di assimilarla, nella specie, alle società di persone: il socio conosce tutte le vicende societarie e, in presenza di utili extracontabili, scatta la presunzione di distribuzione tra i pochi soci. Il socio può contrastarla con l’onere di provare il fatto contrario.
La Corte nega infine che si tratti di doppia presunzione: la presunzione è una sola, quella di distribuzione dell’utile extrabilancio tra i soci a ristretta base partecipativa. I suoi effetti si estendono prima alla società intermedia, socia all’85%, e poi ai soci di quest’ultima in proporzione alle rispettive quote. Il ricorso è accolto, la sentenza cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, il ricorso introduttivo è respinto nel merito, con condanna dell’intimato alle spese del giudizio di legittimità e compensazione di quelle di merito.
Nota della Redazione
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