Sentenza ex art. 2932 c.c.: registro proporzionale anche se l’appello si estingue per rinuncia (Cass. civ. Sez. V n. 4140 del 24.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza ex art. 2932 c.c. che disponga il trasferimento di un immobile in favore del promissario acquirente, subordinatamente al pagamento del corrispettivo pattuito, è soggetta all’imposta di registro in misura proporzionale e non fissa, in applicazione dell’art. 27 del d.P.R. n. 131 del 1986, anche se ancora impugnabile, non rilevando a tal fine la successiva estinzione del giudizio d’appello a seguito di rinuncia delle parti, in quanto, ai sensi dell’art. 310 c.p.c., essa rende inefficaci gli atti compiuti ma non le sentenze di merito. (Rv. 678041-01)
Il Fatto
Il Tribunale di Modena, con sentenza del 2018, accoglieva la domanda di esecuzione in forma specifica di un contratto preliminare avente ad oggetto la quota di un immobile, disponendo il trasferimento ex art. 2932 c.c. subordinatamente al pagamento del prezzo residuo. L’Agenzia delle Entrate liquidava su quella sentenza l’imposta di registro in misura proporzionale, oltre alle imposte ipotecaria e catastale.
Entrambe le parti del giudizio civile impugnavano la sentenza, ma in appello rinunciavano, con conseguente estinzione del processo. In seguito, con decreto di trasferimento del gennaio 2020, un immobile veniva trasferito a una società: secondo l’Agenzia si trattava di un bene diverso da quello oggetto della sentenza, secondo la contribuente dello stesso bene, dopo una variazione catastale dei subalterni.
L’erede del promissario acquirente impugnava l’avviso di liquidazione. La Corte di giustizia tributaria di primo grado respingeva il ricorso, ma quella di secondo grado dell’Emilia-Romagna accoglieva l’appello e annullava l’avviso. L’Agenzia ricorreva per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione degli artt. 2932 c.c., 27 e 37 d.P.R. n. 131/1986 e delle norme della tariffa. La contribuente eccepiva in via preliminare la tardività del ricorso, notificato via PEC dopo le ore 21 dell’ultimo giorno utile.
La Motivazione della Corte
La Corte respinge anzitutto l’eccezione di tardività. Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 75/2019, che ha dichiarato illegittimo l’art. 16-septies d.l. n. 179/2012 nella parte in cui non prevedeva il perfezionamento della notifica per il notificante al momento della ricevuta di accettazione generata dopo le ore 21, vale il principio di scissione del momento perfezionativo: la notifica PEC del ricorso per cassazione è tempestiva se la ricevuta di accettazione è generata entro le ore 24 dell’ultimo giorno utile (Cass. Sez. Un. n. 32091/2023).
Nel merito il ricorso è fondato. La Corte ribadisce l’orientamento già espresso da Cass. n. 27902/2018, n. 13705/2022 e n. 16818/2014: la sentenza ex art. 2932 c.c. che trasferisce l’immobile subordinatamente al pagamento del prezzo è soggetta a imposta proporzionale, anche se ancora impugnabile, perché l’art. 27 d.P.R. n. 131/1986 non considera sottoposti a condizione sospensiva gli atti i cui effetti dipendono dalla mera volontà dell’acquirente o dall’iniziativa unilaterale del promittente acquirente; la controprestazione, cioè il pagamento del prezzo, è stata già seriamente offerta con l’introduzione del giudizio.
Trattandosi di imposta d’atto, rileva il contenuto della sentenza e non gli avvenimenti successivi. La rinuncia agli appelli ha estinto il processo, ma l’art. 310 c.p.c. rende inefficaci gli atti compiuti, non le sentenze di merito: la sentenza tassata resta quindi efficace e non trovano applicazione né l’art. 37, comma 2, né l’art. 77 (rimborso) del d.P.R. n. 131/1986. Anche il successivo decreto di trasferimento è irrilevante, a prescindere dall’identità dell’unità immobiliare, perché costituisce un diverso trasferimento soggetto a tassazione autonoma.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte cassa la sentenza e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso della contribuente, condannandola alle spese dei giudizi di merito e di legittimità, liquidate in 3.500 euro per il primo grado, 4.200 per il secondo e 4.000 per la cassazione, con la riduzione di legge per la difesa dell’ufficio tramite funzionari nei gradi di merito.
Nota della Redazione
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